(CODICE CIVILE-art. 2492)
                             Art. 2492. 
 
                     (Ripartizione degli utili). 
 
  Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,  la  ripartizione
degli utili ai soci e' fatta in proporzione delle rispettive quote di
conferimento. 
 
  Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.