Art. 1521 
             Progressione di carriera dei sottufficiali 
 
1. La progressione di carriera dei sottufficiali  orchestrali  e  del
sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianita',
previo giudizio di idoneita' espresso  dalla  rispettiva  commissione
permanente di avanzamento. 
2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte  sono  cosi'
stabiliti: 
a)  da   maresciallo   ordinario   a   maresciallo   capo   e   gradi
corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni; 
b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti: 
1) 1^ parte B: due anni; 
2) 2^ parte A: sei anni; 
3) 2^ parte B: otto anni; 
4) 3^ parte A: sei anni; 
5) 3^ parte B: otto anni. 
3. I sottufficiali della banda,  giudicati  idonei  dalla  rispettiva
commissione  permanente  di  avanzamento  conseguono  il  grado   con
decorrenza dal giorno successivo al periodo di  permanenza  stabilito
nel comma 2. 
4.  Il  sottufficiale  giudicato  non   idoneo   all'avanzamento   e'
nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno  dalla  precedente
valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una  terza
volta  dopo  che  sia  trascorso  un  altro  anno  dalla   precedente
valutazione. 
5. Il sottufficiale giudicato  idoneo  all'avanzamento  in  occasione
della seconda o terza valutazione consegue il  grado  con  decorrenza
ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto
a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in
occasione della prima valutazione.