Art. 1521 Progressione di carriera dei sottufficiali 1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianita', previo giudizio di idoneita' espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento. 2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono cosi' stabiliti: a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3^ parte A e 3^ parte B: sette anni; b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti: 1) 1^ parte B: due anni; 2) 2^ parte A: sei anni; 3) 2^ parte B: otto anni; 4) 3^ parte A: sei anni; 5) 3^ parte B: otto anni. 3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2. 4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, e' valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. 5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.