Art. 398. 
 
  Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ha facolta',  con
proprio decreto, sentita la Commissione consultiva permanente di  cui
all'art. 393, di affidare le verifiche e i controlli  prescritti  per
l'accertamento  dello  stato  di  sicurezza  degli  impianti,   delle
installazioni, delle attrezzature  e  dei  dispositivi  di  cui  agli
articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336 del presente  decreto,
all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale  per  la  prevenzione
degli infortuni, in relazione alla natura particolare delle verifiche
e dei controlli stessi. 
  Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il
Ministro ha facolta', sentita la  Commissione  consultiva  permanente
sopra indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le
verifiche siano esercitate da personale  specializzato  dipendente  o
scelto dagli stessi datori di lavoro. 
  I decreti indicati  ai  comma  precedenti  fisseranno  altresi'  le
modalita' per l'esercizio delle verifiche e dei controlli.