(CODICE CIVILE-art. 2496)
                             Art. 2496. 
 
                      (Riduzione del capitale). 
 
  La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei  modi  prescritti
per le societa' per azioni. 
 
  Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli  2445  e
2447, e' quello indicato nell'art. 2474. 
 
  In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano  i
diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.