Art. 2496. (Riduzione del capitale). La riduzione del capitale ha luogo nei casi e nei modi prescritti per le societa' per azioni. Il limite minimo del capitale, agli effetti degli articoli 2445 e 2447, e' quello indicato nell'art. 2474. In caso di riduzione del capitale per perdite, i soci conservano i diritti sociali secondo il valore originario delle rispettive quote.