Art. 2497. (Scioglimento e liquidazione). Allo scioglimento e alla liquidazione della societa' si applicano le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori e' quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria. In caso d'insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote risultano essere appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente.