(CODICE CIVILE-art. 2497)
                             Art. 2497. 
 
                   (Scioglimento e liquidazione). 
 
  Allo scioglimento e alla liquidazione della societa'  si  applicano
le disposizioni degli articoli 2448 a 2457. La maggioranza necessaria
per la nomina  e  la  revoca  dei  liquidatori  e'  quella  richiesta
dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria. 
 
  In caso d'insolvenza della societa', per  le  obbligazioni  sociali
sorte nel periodo in cui le quote risultano essere appartenute a  una
sola persona, questa risponde illimitatamente.