Art. 1524 Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli 1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento.
Note all'art. 1524: - Per l'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si vedano le note all'articolo 1508.