Art. 1524 
             Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli 
 
1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il  reclutamento
e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneita'  alle
specifiche mansioni, del personale dei gruppi  sportivi  delle  Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni  individuali  e
collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
a) valutazione, per il personale da reclutare  nei  gruppi  sportivi,
dei  risultati  di  livello  almeno  nazionale   ottenuti   nell'anno
precedente; 
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari  di
apposite convenzioni con  il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano
(CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere
riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione  alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto  del
CONI,  anche  in  deroga  ai  principi  e   alle   disposizioni   per
l'affiliazione  e  il   riconoscimento   delle   societa'   e   delle
associazioni sportive dilettantistiche; 
c) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle  attivita'  dei
gruppi sportivi,  ma  idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa  essere
impiegato in altre attivita'  istituzionali  o  trasferito  in  altri
ruoli delle Amministrazioni di appartenenza; 
d) assicurare criteri omogenei di  valutazione  per  l'autorizzazione
delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi,  tenuto  conto
di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. 
2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni  del
presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento. 
 
          Note all'art. 1524:
             -  Per l'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,
          n. 449 si vedano le note all'articolo 1508.