Art. 399. Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche o i controlli sono stati effettuati o devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.