Art. 399. 
 
  Dei risultati delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi del
precedente  articolo  debbono  essere  redatti  verbali  su  fogli  o
libretti conformi a modelli approvati  dal  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
  I verbali predetti debbono essere  trattenuti  sul  luogo  dove  le
verifiche o i controlli sono stati effettuati o devono essere esibiti
ad ogni richiesta degli ispettori del lavoro.