(CODICE CIVILE-art. 2481 bis)
                           Art. 2481-bis. 
 
       (( (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).)) 
 
  ((In caso di decisione di aumento  del  capitale  sociale  mediante
nuovi conferimenti spetta ai soci il  diritto  di  sottoscriverlo  in
proporzione  delle   partecipazioni   da   essi   possedute.   L'atto
costitutivo puo' prevedere, salvo per il  caso  di  cui  all'articolo
2482-ter, che  l'aumento  di  capitale  possa  essere  attuato  anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a  terzi;  in  tal  caso
spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto  di
recesso a norma dell'articolo 2473. 
 
  La  decisione  di   aumento   di   capitale   prevede   l'eventuale
soprapprezzo e le modalita' ed i termini entro i  quali  puo'  essere
esercitato il diritto di sottoscrizione.  Tali  termini  non  possono
essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene  comunicato
ai soci che  l'aumento  di  capitale  puo'  essere  sottoscritto.  La
decisione puo' anche consentire, disciplinandone le modalita', che la
parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno  o  piu'  soci
sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi. 
 
  Se l'aumento di capitale  non  e'  integralmente  sottoscritto  nel
termine stabilito dalla decisione, il capitale  e'  aumentato  di  un
importo  pari   alle   sottoscrizioni   raccolte   soltanto   se   la
deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito. 
 
  Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto  comma  e  dal
sesto comma dell'articolo  2464,  i  sottoscrittori  dell'aumento  di
capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla societa'
almeno il venticinque per cento della parte di capitale  sottoscritta
e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni  in
natura o di crediti si  applica  quanto  disposto  dal  quinto  comma
dell'articolo 2464. 
 
  Se l'aumento di  capitale  e'  sottoscritto  dall'unico  socio,  il
conferimento in danaro deve  essere  integralmente  versato  all'atto
della sottoscrizione. 
 
  Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione  gli  amministratori
devono  depositare  per  l'iscrizione  nel  registro  delle   imprese
un'attestazione che l'aumento di capitale e' stato eseguito. ))