Art. 2482-ter.
(( (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).))
((Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si
riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo
2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilita' di deliberare la trasformazione
della societa'. ))