(CODICE CIVILE-art. 2482 ter)
                           Art. 2482-ter. 
 
     (( (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).)) 
 
  ((Se, per la perdita di oltre un  terzo  del  capitale,  questo  si
riduce al disotto del minimo stabilito dal  numero  4)  dell'articolo
2463, gli amministratori devono senza indugio  convocare  l'assemblea
per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo  aumento
del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. 
 
  E' fatta salva la  possibilita'  di  deliberare  la  trasformazione
della societa'. ))