Art. 1525 Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. 2. Il personale ausiliario delle Forze armate e' disciplinato dalle disposizioni del presente libro.