Art. 1525
Rapporti  con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
                      amministrazioni pubbliche

1.  Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale
civile  del  Ministero  della  difesa si applica la disciplina comune
relativa  al  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle pubbliche
amministrazioni.
2.  Il  personale ausiliario delle Forze armate e' disciplinato dalle
disposizioni del presente libro.