(CODICE CIVILE-art. 2498)
                             Art. 2498. 
 
     (Trasformazione in societa' aventi personalita' giuridica). 
 
  La  deliberazione  di  trasformazione  di  una  societa'  in   nome
collettivo o in accomandita  semplice  in  societa'  per  azioni,  in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata deve risultare da
atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla  legge  per
l'atto costitutivo del tipo di societa' adottato. 
 
  Essa deve  essere  accompagnata  da  una  relazione  di  stima  del
patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta  nel
registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo
del tipo di societa' adottato. 
 
  La societa' acquista personalita' giuridica con l'iscrizione  della
deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti  e  gli
obblighi anteriori alla trasformazione.