(CODICE CIVILE-art. 2502)
                             Art. 2502. 
 
                     (Deliberazione di fusione). 
 
  La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi
partecipano. 
 
  La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione
presso  l'ufficio  del  registro  delle  imprese,  insieme   con   la
situazione patrimoniale della societa' al tempo della  deliberazione,
a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.