Art. 2502. (Deliberazione di fusione). La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle societa' che vi partecipano. La deliberazione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme con la situazione patrimoniale della societa' al tempo della deliberazione, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.