Art. 2503. (Opposizione dei creditori). La fusione puo' essere attuata solo dopo tre mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori delle societa' partecipanti alla fusione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di un'idonea garanzia.