(CODICE CIVILE-art. 2503)
                             Art. 2503. 
 
                    (Opposizione dei creditori). 
 
  La fusione puo' essere attuata solo dopo tre  mesi  dall'iscrizione
delle deliberazioni delle societa'  che  vi  partecipano,  salvo  che
consti  il  consenso  dei  rispettivi  creditori,  il  pagamento  dei
creditori che non hanno dato il consenso o il  deposito  delle  somme
corrispondenti presso un istituto di credito. 
 
  Durante il termine suddetto i creditori delle societa' partecipanti
alla fusione possono fare opposizione. 
 
  Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione,  puo'  disporre  che  la
fusione abbia luogo previa prestazione da  parte  della  societa'  di
un'idonea garanzia.