(CODICE CIVILE-art. 2504)
                             Art. 2504. 
 
                         (Atto di fusione). 
 
  Se la societa' incorporante o la nuova  societa'  risultante  dalla
fusione e' una societa' per azioni, in accomandita  per  azioni  o  a
responsabilita' limitata, la  fusione  deve  essere  fatta  per  atto
pubblico. 
 
  L'atto  di  fusione  deve  essere  depositato  in  ogni  caso   per
l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro  trenta
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e'
posta la sede della societa' incorporante o  di  quella  che  risulta
dalla fusione. 
 
  L'atto di fusione deve essere altresi' iscritto nel registro  delle
imprese del luogo dove avevano sede le societa' estinte  per  effetto
della fusione. 
 
  La societa' incorporante o quella che risulta dalla fusione  assume
i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.