Art. 2504. (Atto di fusione). Se la societa' incorporante o la nuova societa' risultante dalla fusione e' una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, la fusione deve essere fatta per atto pubblico. L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove e' posta la sede della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione. L'atto di fusione deve essere altresi' iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le societa' estinte per effetto della fusione. La societa' incorporante o quella che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.