Art. 402. 
 
  Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia  di
prevenzione infortuni sono esecutive. 
  Contro le disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  e'  ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale  entro  il
termine di giorni 30 dalla data di comunicazione  delle  disposizioni
medesime. Il ricorso deve  essere  inoltrato  al  Ministero  predetto
tramite l'Ispettorato del lavoro competente per territorio. 
  Il ricorso non ha effetto  sospensivo,  salvo  i  casi  in  cui  la
sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di  cui
al comma precedente o dal Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale. 
  E' altresi'  ammesso  ricorso  al  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale entro il termine e con  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma avverso le determinazioni  adottate  dagli  Ispettorati
del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.