Art. 403. 
 
  Le aziende soggette al presente decreto devono tenere un  registro,
nel quale siano annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi
ai  lavoratori  dipendenti,  che  comportino  un'assenza  dal  lavoro
superiore ai tre giorni compreso quello dell'evento. 
  Su detto registro, che deve essere conforme  al  modello  stabilito
con decreto del Ministro per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,
sentita la Commissione di cui all'art. 393,  devono  essere  indicati
oltre al nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la
causa e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di  abbandono
e di ripresa del lavoro. 
  Il registro infortuni  deve  essere  tenuto  a  disposizione  degli
ispettori del lavoro sul luogo di lavoro.