(CODICE CIVILE-art. 2506)
                             Art. 2506. 
 
  (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). 
 
  Le  societa'  costituite  all'estero,  le  quali  stabiliscono  nel
territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con  rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede,  alle  disposizioni  della
legge italiana  riguardanti  il  deposito  e  l'iscrizione  dell'atto
costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio,
e devono pubblicare, nei modi  stessi,  i  cognomi  e  i  nomi  delle
persone che rappresentano  stabilmente  la  societa'  nel  territorio
dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. 
 
  Esse  sono  altresi'  soggette,  per  quanto   riguarda   le   sedi
secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o
che lo subordinano all'osservanza, di particolari condizioni.