Art. 2506. (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza, di particolari condizioni.