(CODICE CIVILE-art. 2507)
                             Art. 2507. 
 
       (Societa' estere di tipo diverso da quelle nazionali). 
 
  Le societa' costituite all'estero, che  sono  di  tipo  diverso  da
quelli regolati in questo codice,  sono  soggette  alle  norme  della
societa' per azioni, per cio'  che  riguarda  gli  obblighi  relativi
all'iscrizione degli atti sociali nel registro  delle  imprese  e  la
responsabilita' degli amministratori.