(CODICE CIVILE-art. 2509)
                             Art. 2509. 
 
(Societa'  costituite  nel  territorio  dello  Stato  con   attivita'
                            all'estero). 
 
  Le societa' che si costituiscono nel territorio dello Stato,  anche
se l'oggetto della loro attivita' e' all'estero, sono  soggette  alle
disposizioni della legge italiana.