(CODICE CIVILE-art. 2510)
                             Art. 2510. 
 
           (Societa' con prevalenti interessi stranieri). 
 
  Sono salve le disposizioni  delle  leggi  speciali  che  vietano  o
sottopongono a  particolari  condizioni  l'esercizio  di  determinate
attivita' da  parte  di  societa'  nelle  quali  siano  rappresentati
interessi stranieri.