Art. 1535 
                         Nuove designazioni 
 
1. Fermo  restando  l'organico  fissato  dall'articolo  1533  possono
essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario  generale
militare  e  di  Ispettore  all'atto  della   nomina   dell'Ordinario
militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina  il  Vicario  generale
militare e gli Ispettori  non  confermati  ai  predetti  uffici  sono
collocati in aspettativa per  riduzione  di  quadri  con  gli  stessi
effetti giuridico-economici previsti per  gli  ufficiali  pari  grado
delle Forze armate.