Art. 404. L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali verificatisi, nonche' a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui salari corrisposto ed ogni altro elemento necessario allo stadio del fenomeno infortunistico.