Art. 404. 
 
  L'Ispettorato del lavoro provvede alla rilevazione, elaborazione  e
pubblicazione di statistiche  sugli  infortuni  del  lavoro  e  sulle
malattie professionali, secondo i criteri  che  saranno  fissati  dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
  I datori di lavoro sono tenuti a comunicare  agli  Ispettorati  del
lavoro, nei termini e con le modalita' stabilite  dal  Ministero  del
lavoro e della  previdenza  sociale,  gli  infortuni  e  le  malattie
professionali verificatisi, nonche'  a  fornire  dati  sulle  ore  di
lavoro effettuate, sui salari  corrisposto  ed  ogni  altro  elemento
necessario allo stadio del fenomeno infortunistico.