Art. 1555 
             Normativa penale e disciplinare applicabile 
 
1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione  penale
militare soltanto in caso di mobilitazione totale  o  parziale  e  in
caso di imbarco o  di  servizio  presso  unita'  delle  Forze  armate
dislocate fuori del territorio nazionale. 
2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i  cappellani  militari
sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di
disciplina militare.