Art. 1555 Normativa penale e disciplinare applicabile 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unita' delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. 2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.