Art. 1571
                           Disponibilita'

1.   La  disponibilita'  e'  la  posizione  del  cappellano  militare
esonerato  temporaneamente  dal  servizio effettivo per riduzione del
ruolo organico.
2.   Verificandosi   una   riduzione   di  organici,  sono  designati
dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilita'.
3. La disponibilita' non puo' durare piu' di due anni.
4.  Al  cappellano  militare  di  cui  al comma 1, in disponibilita',
competono  i  quattro  quinti dello stipendio e degli altri assegni a
carattere fisso e continuativo.