Art. 1576 Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego 1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.