Art. 1576 
       Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego 
 
1.  Per  la  sospensione  dall'impiego  si   osservano,   in   quanto
applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo
V del libro IV. 
2.  La   sospensione   precauzionale,   tranne   il   caso   previsto
dall'articolo 915,  e'  disposta  sentito  il  parere  dell'Ordinario
militare.