(CODICE CIVILE-art. 2506.1)
                             Art. 2506.1 
 
                (( (Scissione mediante scorporo). )) 
 
  ((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del
suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione  e  a  se'
stessa le relative azioni  o  quote  a  se'  stessa,  continuando  la
propria attivita'. 
 
  La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))