Art. 2506.1
(( (Scissione mediante scorporo). ))
((Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del
suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se'
stessa le relative azioni o quote a se' stessa, continuando la
propria attivita'.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in
liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.))