Art. 183 
Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e  relativa
                              bollatura 
 
  1. I documenti amministrativi  e  contabili  sono  tenuti  a  norma
dell'articolo 2219 cod. civ. 
  2.  Il  giornale,  i  libretti  delle  misure  ed  i  registri   di
contabilita', tanto dei lavori come delle  somministrazioni,  sono  a
fogli numerati  e  firmati  nel  frontespizio  dal  responsabile  del
procedimento. 
  3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati,  si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 158. 
  4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato  dagli  uffici
del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ. 
 
          Note all'art. 183:

             Il  testo  dell'articolo  2215  del  codice civile e' il
          seguente:
          "Art.2215  (Libro  giornale  e  libro  degli inventari). Il
          libro  giornale e il libro degli inventari, prima di essere
          messi  in  uso,  devono essere numerati progressivamente in
          ogni  pagina  e  bollati  in  ogni  foglio dall'ufficio del
          registro   delle   imprese   o  da  un  notaio  secondo  le
          disposizioni delle leggi speciali.
          L'ufficio   del   registro  o  il  notaio  deve  dichiarare
          nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li
          compongono".