Art. 183 Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura 1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 cod. civ. 2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilita', tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal responsabile del procedimento. 3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158. 4. Il registro di contabilita' e' numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell'articolo 2215 cod. civ.
Note all'art. 183: Il testo dell'articolo 2215 del codice civile e' il seguente: "Art.2215 (Libro giornale e libro degli inventari). Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono".