Articolo 222 
                     Anticipazioni di tesoreria 
 
  1.  Il  tesoriere,   su   richiesta   dell'ente   corredata   dalla
deliberazione della giunta,  concede  allo  stesso  anticipazioni  di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi  delle  entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi  tre
titoli di entrata del bilancio e per le comunita'  montane  ai  primi
due titoli. 
 
  2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria   decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita'  previste  dalla
convenzione di cui all'articolo 210.