Articolo 222
Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le
province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre
titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi
due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla
convenzione di cui all'articolo 210.