Art. 103 (Consultazione di documenti conservati in archivi) 1. La consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati e' disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Nota all'art. 103: - Sul decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 vedi in nota all'art. 98.