Art. 68. 
 
                           Autorizzazioni 
 
  1. L'ISVAP autorizza preventivamente  l'acquisizione,  a  qualsiasi
titolo, di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione  o
di riassicurazione e in ogni  caso  l'acquisizione  di  azioni  delle
medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto
delle azioni gia' possedute, una partecipazione superiore  al  cinque
per cento del  capitale  dell'impresa  rappresentato  da  azioni  con
diritto di voto. 
  2.  L'ISVAP   autorizza   preventivamente   le   variazioni   delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei  limiti
dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente  da  tali
limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa  di
assicurazione o di riassicurazione. 
  3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e'  necessaria  anche  per
l'acquisizione  del  controllo  di  una  societa'  che   detiene   le
partecipazioni di cui al medesimo comma. Le  autorizzazioni  previste
dal presente articolo si applicano  anche  all'acquisizione,  in  via
diretta o indiretta, del controllo  derivante  da  un  contratto  con
l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto. 
  4.  L'ISVAP  individua,  con  regolamento,  i  soggetti  tenuti   a
richiedere  l'autorizzazione  quando  i   diritti   derivanti   dalle
partecipazioni rilevanti spettano o sono  attribuiti  a  un  soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. 
  5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione  quando  ricorrono  condizioni
atte a  garantire  una  gestione  sana  e  prudente  dell'impresa  di
assicurazione o  di  riassicurazione,  avuto  riguardo  ai  possibili
effetti dell'operazione sulla  stabilita',  sull'efficienza  e  sulla
protezione degli  assicurati  dall'impresa  interessata.  L'ISVAP  si
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della  comunicazione.
L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP  non  provvede  entro
tale termine. Qualora l'ISVAP richieda le informazioni od esegua  gli
accertamenti di cui all'articolo  71,  che  siano  necessari  per  il
rilascio  dell'autorizzazione,  il  termine  resta  sospeso  sino  al
ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il
procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni. 
  6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e  3  partecipano  soggetti
appartenenti  a  Stati  terzi  che  non  assicurano   condizioni   di
reciprocita', l'ISVAP comunica  la  richiesta  di  autorizzazione  al
Ministro  delle  attivita'  produttive,  su  proposta  del  quale  il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo'  vietare,  entro  un  mese
dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione. 
  7. L'ISVAP puo'  sospendere  o  revocare  l'autorizzazione,  tenuto
conto delle partecipazioni acquisite  o  rafforzate  per  effetto  di
accordi  di  cui  all'articolo  70  o  di  altri  eventi   successivi
all'autorizzazione. 
  8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o  sospendono
l'autorizzazione  sono  adeguatamente  motivati  e  sono  prontamente
comunicati al richiedente e all'impresa  interessata  e  sono  quindi
pubblicati nel Bollettino. 
  9. L'ISVAP determina con regolamento, in conformita' con i principi
stabiliti  dal  Ministro  delle   attivita'   produttive   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.