Art. 69. 
 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  1.  Chiunque  intende  divenire  titolare  di  una   partecipazione
rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne  da'
comunicazione  all'ISVAP.  Negli  altri  casi  le  variazioni   delle
partecipazioni sono comunicate quando il  titolare  ha  superato,  in
aumento  o  in  diminuzione,  la  misura  stabilita  con  regolamento
adottato dall'ISVAP. 
  2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere  a  proprio  nome
partecipazioni che appartengono  a  terzi,  comunicano  all'ISVAP  le
generalita' dei fiducianti. 
  3. L'ISVAP, al  fine  di  verificare  l'osservanza  degli  obblighi
indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni,  ordinare
l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti
comunque interessati. 
  4. L'ISVAP,  con  regolamento,  determina  presupposti,  modalita',
termini e contenuto delle comunicazioni previste dai  commi  1  e  2,
anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta
o  e'  attribuito  ad  un  soggetto  diverso   dal   titolare   della
partecipazione.