Art. 69. Obblighi di comunicazione 1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione rilevante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da' comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP. 2. Le societa' fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalita' dei fiducianti. 3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, puo' chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati. 4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita', termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e' attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.