Art. 70. 
                 Comunicazione degli accordi di voto 
 
  1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o 
    per effetto l'esercizio concertato  del  voto  in  un'impresa  di
    assicurazione o di riassicurazione  o  in  una  societa'  che  la
    controlla e' comunicato all'ISVAP  dai  partecipanti  ovvero  dai
    legali rappresentanti dell'impresa  cui  l'accordo  si  riferisce
    entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in
    forma scritta, dal momento in cui viene posto in essere. 
  2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da 
    pregiudicare  la  sana  e  prudente  gestione   dell'impresa   di
    assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP  puo'  sospendere  il
    diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso. 
  3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 
    4 dell'articolo 69.