Art. 72. 
 
                        Nozione di controllo 
 
  1. Ai fini del presente titolo, il  controllo  sussiste  anche  con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice  civile  ed  in
presenza di contratti  o  di  clausole  statutarie  che  abbiano  per
oggetto  o  per  effetto  il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di
direzione e coordinamento. 
  2. Il controllo si considera esistente nella  forma  dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni: 
    a) esistenza di un soggetto che, sulla base  di  accordi,  ha  il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori  o
del  consiglio  di  sorveglianza  ovvero  dispone   da   solo   della
maggioranza dei  voti  ai  fini  delle  deliberazioni  relative  alle
materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
    b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o  la
revoca  della  maggioranza  dei  componenti  dell'organo  che  svolge
funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 
    c)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di   carattere
assicurativo, riassicurativo, finanziario e  organizzativo  idonei  a
conseguire uno dei seguenti effetti: 
      1) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
      2) il coordinamento della gestione dell'impresa con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
      3)  l'attribuzione  di  poteri  maggiori  rispetto   a   quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute; 
      4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati,  in
base alla titolarita' delle partecipazioni, di  poteri  nella  scelta
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o
dei dirigenti delle imprese; 
    d)  l'assoggettamento  a   direzione   comune,   in   base   alla
composizione degli organi  amministrativi  o  per  altri  concordanti
elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di
riassicurazione. 
 
          Nota all'art. 72: 
              - Gli articoli 2359  primo  e  secondo  comma;  2364  e
          2364-bis del codice civile sono i seguenti: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.». 
              «Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
          consiglio di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  prive  di
          consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria: 
                1) approva il bilancio; 
                2) nomina  e  revoca  gli  amministratori;  nomina  i
          sindaci e il presidente del collegio  sindacale  e,  quando
          previsto, il soggetto al quale e'  demandato  il  controllo
          contabile; 
                3) determina il compenso degli amministratori  e  dei
          sindaci, se non e' stabilito dallo statuto; 
                4)    delibera    sulla     responsabilita'     degli
          amministratori e dei sindaci; 
                5) delibera  sugli  altri  oggetti  attribuiti  dalla
          legge  alla  competenza   dell'assemblea,   nonche'   sulle
          autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
          compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
          la responsabilita' di questi per gli atti compiuti; 
                6)  approva  l'eventuale   regolamento   dei   lavori
          assembleari. 
              L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno  una
          volta l'anno, entro il termine stabilito  dallo  statuto  e
          comunque non superiore a centoventi giorni  dalla  chiusura
          dell'esercizio  sociale.  Lo  statuto  puo'  prevedere   un
          maggior  termine,  comunque  non  superiore  a  centottanta
          giorni, nel caso di  societa'  tenute  alla  redazione  del
          bilancio   consolidato   ovvero   quando   lo    richiedono
          particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
          della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
          nella relazione prevista dall'art. 2428  le  ragioni  della
          dilazione.». 
              «Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa'  con
          consiglio  di  sorveglianza).  -  Nelle  societa'  ove   e'
          previsto  il   consiglio   di   sorveglianza,   l'assemblea
          ordinaria: 
                1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza; 
                2) determina il compenso ad essi spettante, se non e'
          stabilito nello statuto; 
                3) delibera sulla responsabilita' dei consiglieri  di
          sorveglianza; 
                4) delibera sulla distribuzione degli utili; 
                5) nomina il revisore. 
              Si applica il secondo comma dell'art. 2364.».