Art. 73. 
 
                      Partecipazioni indirette 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei capi I e III del presente  titolo,
si  considerano  anche  le  partecipazioni   acquisite   o   comunque
possedute: 
    a) per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie
o per interposta persona; 
    b) a titolo  di  deposito,  garanzia  pignoratizia  o  usufrutto,
qualora il depositario, il creditore pignoratizio  o  l'usufruttuario
possa  esercitare  discrezionalmente  i  diritti  di  voto  ad   esse
inerenti; 
    c) che sono oggetto  di  contratto  di  riporto  o  di  contratti
derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del  riportato
che del riportatore ovvero nei confronti di  entrambe  le  parti  dei
contratti medesimi, salvo la prova dell'esclusiva attribuzione ad una
sola parte del potere di influenzare la gestione dell'impresa.