Art. 74. 
 
Sospensione del diritto di voto e degli  altri  diritti,  obbligo  di
                             alienazione 
 
  1. Non possono essere esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri
diritti,  che  consentono  di  influire  sull'impresa,   inerenti   a
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste  dall'articolo
68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.  I
diritti di voto e gli  altri  diritti,  che  consentono  di  influire
sull'impresa,  non  possono  essere  altresi'   esercitati   per   le
partecipazioni per le quali siano state omesse  le  comunicazioni  di
cui agli articoli 69 e 70. 
  2. In caso di inosservanza  del  divieto,  la  deliberazione  o  il
diverso atto, adottati con il voto o con il  contributo  determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, e' impugnabile, secondo le
previsioni del codice civile.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta
anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o,  se
questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall'iscrizione ovvero, se questa e' soggetta  solo  a  deposito
presso l'ufficio del registro delle imprese,  entro  sei  mesi  dalla
data di questo. Le  partecipazioni  per  le  quali  non  puo'  essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini  della  regolare
costituzione della relativa assemblea. 
  3. Le  partecipazioni  per  le  quali  le  autorizzazioni  previste
dall'articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP. 
  4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai  contratti
o dalle clausole statutarie per i quali  le  autorizzazioni  previste
dall'articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state  sospese
o revocate.