Art. 75. 
 
                       Protocolli di autonomia 
 
  1. Al  fine  dell'applicazione  del  presente  capo,  l'ISVAP  puo'
richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni  rilevanti
nelle imprese di assicurazione e di  riassicurazione,  diversi  dalle
imprese  sottoposte  a  vigilanza   prudenziale,   una   responsabile
dichiarazione, nel contenuto e nei termini  prescritti  dall'Istituto
in via  generale  o  in  via  particolare,  attestante  la  natura  e
l'entita' dei rapporti finanziari ed operativi, nonche' le  misure  e
gli impegni che i titolari delle  partecipazioni  intendono  adottare
per assicurare l'autonomia dell'impresa. 
  2. L'ISVAP puo' sospendere il  diritto  di  voto  dei  titolari  di
partecipazioni  che  hanno  rifiutato  la   dichiarazione   o   hanno
comunicato dati falsi o hanno disatteso gli  impegni  assunti,  avuto
riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di
assicurazione o di riassicurazione.