Art. 174.
                    Obblighi del datore di lavoro

  1.  Il  datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di
cui  all'articolo 28,  analizza  i  posti  di  lavoro con particolare
riguardo:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai  problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o
mentale;
    c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
  2.  Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai
rischi  riscontrati  in  base  alle  valutazioni  di  cui al comma 1,
tenendo  conto  della somma ovvero della combinazione della incidenza
dei rischi riscontrati.
  3.  Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di
cui  all'articolo 173,  in  conformita'  ai  requisiti  minimi di cui
all'allegato XXXIV.