Art. 175.
Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua
attivita' mediante pause ovvero cambiamento di attivita'.
2. Le modalita' di tali interruzioni sono stabilite dalla
contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante
l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto
ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di
applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le modalita' e la durata delle interruzioni possono essere
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico
competente ne evidenzi la necessita'.
5. E' comunque esclusa la cumulabilita' delle interruzioni
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi
di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore
non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno
di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di
lavoro.