Art. 176.
                       Sorveglianza sanitaria

  1.  I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 41, con particolare riferimento:
    a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
    b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
  2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1
i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
  3.  Salvi  i  casi particolari che richiedono una frequenza diversa
stabilita  dal  medico  competente,  la  periodicita' delle visite di
controllo  e'  biennale per i lavoratori classificati come idonei con
prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il
cinquantesimo anno di eta'; quinquennale negli altri casi.
  4.  Per  i  casi  di  inidoneita'  temporanea  il medico competente
stabilisce il termine per la successiva visita di idoneita'.
  5.  Il  lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi
di  cui  al  comma 1  a  sua richiesta, secondo le modalita' previste
all'articolo 41, comma 2, lettera c).
  6.  Il  datore  di  lavoro  fornisce  a  sue  spese ai lavoratori i
dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivita'
svolta,  quando  l'esito  delle  visite  di  cui ai commi 1, 3 e 4 ne
evidenzi  la  necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione.