Art. 177.
                      Informazione e formazione

  1.  In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo
18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
    a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
      1)   le   misure  applicabili  al  posto  di  lavoro,  in  base
all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
      2) le modalita' di svolgimento dell'attivita';
      3) la protezione degli occhi e della vista;
    b)  assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare
in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).