Art. 210 
         Attivita' libero professionale del personale medico 
 
  1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari, per  le
finalita' di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 24 aprile 1997,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n.
174, non sono applicabilile norme relative alle incompatibilita' e al
cumulo degli impieghi previste per il personale militare e per quello
civile,  nonche'  le  limitazioni  previste  dai  contratti  e  dalle
convenzioni con il servizio sanitario nazionale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010,  n.
209 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.