Art. 245 
 
Individuazione  delle  particolari  esigenze  connesse  al   servizio
   espletato o alle peculiarita' organizzative delle Forze armate 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2,  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, costituiscono particolari  esigenze  connesse  al
servizio espletato o  alle  peculiarita'  organizzative  delle  Forze
armate i principi  e  le  peculiarita'  istituzionali  finalizzati  a
salvaguardare la funzionalita' dell'intera struttura militare, da cui
dipende la potenzialita' operativa delle forze, quali, fra l'altro: 
    a) l'unicita' di comando e controllo; 
    b) la capacita' e la prontezza d'impiego della forza  militare  e
il relativo addestramento, in territorio nazionale e all'estero; 
    c)  la  tutela  delle  informazioni  riguardanti  le  materie  di
carattere  militare  o,  comunque,  concernenti  l'efficienza   dello
strumento militare, le materie  concernenti  la  tutela  dell'ordine,
della sicurezza e della incolumita' pubblica ovvero il contrasto alla
criminalita' per le quali, nell'interesse della sicurezza  nazionale,
e' ritenuta vietata  la  divulgazione  di  notizie,  ai  sensi  delle
vigenti  norme  unificate  per  la  protezione  e  la  tutela   delle
informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006 e 8
aprile 2008 e successive modifiche o integrazioni, nonche' la  tutela
degli atti  e  documenti  comunque  sottratti  all'accesso,  a  norma
dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    d) le particolarita' costruttive e d'impiego  di  equipaggiamenti
speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma,  materiali  di  armamento,
mezzi militari operativi,  quali  unita'  navali,  aeromobili,  mezzi
armati o di trasporto e relativo supporto  logistico,  nonche'  delle
aree, infrastrutture e apprestamenti sia fissi  che  mobili  e  delle
installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di  tiro  e  le
palestre addestrative, anche  con  riferimento  al  disposto  di  cui
all'articolo 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo  n.  81
del 2008. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  negli  immobili  e  nelle  aree  di
pertinenza dell'Amministrazione della difesa, comprese le strutture e
aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri  per
l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza  pubblica
ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo  delle
capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti  d'istituto,  devono
essere salvaguardate, fra l'altro,  le  caratteristiche  strutturali,
organizzative e funzionali e le procedure destinate a: 
    a) realizzare la protezione e tutela del personale, delle sedi di
servizio, installazioni e  mezzi,  nonche'  degli  impianti  e  delle
apparecchiature, in relazione alle rispettive  specifiche  condizioni
di  impiego,  contro   il   pericolo   di   attentati,   aggressioni,
introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, che  possano
compromettere l'assolvimento dei compiti d'istituto; 
    b)   tutelare   la   riservatezza   e    la    sicurezza    delle
telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati; 
    c) garantire misure di sicurezza idonee a prevenire l'evasione di
persone sottoposte a  misure  restrittive  delle  liberta'  personale
presso le strutture penitenziarie militari  ovvero  presso  i  locali
dell'Arma dei carabinieri destinati a tale esigenza. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 245: 
          - Il testo degli articoli 3, comma  2,  e  74  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Campo di applicazione). - 1. (omissis). 
          2. Nei riguardi  delle  Forze  armate  e  di  Polizia,  del
          Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
          della difesa civile,  dei  servizi  di  protezione  civile,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie,   di   quelle   destinate   per    finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  universita',
          degli   istituti   di   istruzione   universitaria,   delle
          istituzioni dell'alta  formazione  artistica  e  coreutica,
          degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
          grado, degli uffici all'estero di cui all' articolo 30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.
          18,  e  dei  mezzi  di  trasporto  aerei  e  marittimi,  le
          disposizioni  del   presente   decreto   legislativo   sono
          applicate  tenendo  conto   delle   effettive   particolari
          esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita'
          organizzative ivi  comprese  quelle  per  la  tutela  della
          salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed
          attivita' condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma  dei
          Carabinieri, nonche' dalle altre Forze  di  polizia  e  dal
          Corpo dei Vigili del fuoco, nonche' dal Dipartimento  della
          protezione   civile   fuori   dal   territorio   nazionale,
          individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla  data
          di entrata in vigore del presente decreto  legislativo  con
          decreti emanati, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dai  Ministri  competenti  di
          concerto con i Ministri del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche sociali e per le riforme e le  innovazioni  nella
          pubblica  amministrazione,  acquisito   il   parere   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          sentite le organizzazioni sindacali  comparativamente  piu'
          rappresentative sul piano nazionale nonche',  relativamente
          agli schemi di decreti di  interesse  delle  Forze  armate,
          compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo  della  Guardia
          di   finanza,   gli   organismi   a    livello    nazionale
          rappresentativi del  personale  militare;  analogamente  si
          provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche  e
          i musei  solo  nel  caso  siano  sottoposti  a  particolari
          vincoli di tutela dei beni artistici storici  e  culturali.
          Con decreti, da emanare entro trentasei mesi dalla data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   decreto,   ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, su proposta dei Ministri competenti, di  concerto  con
          il Ministro del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, acquisito il parere  della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a  dettare  le
          disposizioni necessarie a consentire il  coordinamento  con
          la disciplina recata dal presente decreto  della  normativa
          relativa alle attivita' lavorative a bordo delle  navi,  di
          cui al decreto legislativo  27  luglio  1999,  n.  271,  in
          ambito portuale, di cui al decreto  legislativo  27  luglio
          1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di  cui
          al  decreto  legislativo  17  agosto  1999,   n.   298,   e
          l'armonizzazione delle  disposizioni  tecniche  di  cui  ai
          titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina
          in tema di trasporto ferroviario contenuta nella  legge  26
          aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.». 
          «Art. 74 (Definizioni). - 1. Si intende per dispositivo  di
          protezione  individuale,  di  seguito   denominato   «DPI»,
          qualsiasi attrezzatura  destinata  ad  essere  indossata  e
          tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro  uno
          o piu' rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la
          salute  durante  il  lavoro,  nonche'  ogni  complemento  o
          accessorio destinato a tale scopo. 
          2. Non costituiscono DPI: 
          a) gli indumenti di  lavoro  ordinari  e  le  uniformi  non
          specificamente destinati a proteggere  la  sicurezza  e  la
          salute del lavoratore; 
          b)  le  attrezzature  dei  servizi   di   soccorso   e   di
          salvataggio; 
          c) le attrezzature di protezione  individuale  delle  forze
          armate, delle forze di polizia e del personale del servizio
          per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
          d) le attrezzature di protezione  individuale  proprie  dei
          mezzi di trasporto; 
          e)  i  materiali  sportivi   quando   utilizzati   a   fini
          specificamente sportivi e non per attivita' lavorative; 
          f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
          g) gli apparecchi portatili  per  individuare  e  segnalare
          rischi e fattori nocivi.». 
          - Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  3
          febbraio 2006 (Norme  unificate  per  la  protezione  e  la
          tutela  delle  informazioni  classificate),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2006, n. 46. 
          - Il decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  8
          aprile 2008 (Criteri per  l'individuazione  delle  notizie,
          delle  informazioni,  dei  documenti,  degli  atti,   delle
          attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili  di  essere
          oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale del 16 aprile 2008, n. 90. 
          - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990,  n.  241
          (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e'  il
          seguente: 
          «Art. 24 (Esclusione dal  diritto  di  accesso).  -  1.  Il
          diritto di accesso e' escluso: 
          a) per i documenti coperti da segreto  di  Stato  ai  sensi
          della  legge  24  ottobre  1977,  n.  801,   e   successive
          modificazioni, e nei  casi  di  segreto  o  di  divieto  di
          divulgazione  espressamente  previsti  dalla   legge,   dal
          regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
          amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
          b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
          particolari norme che li regolano; 
          c)   nei   confronti    dell'attivita'    della    pubblica
          amministrazione diretta all'emanazione di  atti  normativi,
          amministrativi   generali,   di   pianificazione    e    di
          programmazione, per i quali restano  ferme  le  particolari
          norme che ne regolano la formazione; 
          d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei  documenti
          amministrativi   contenenti   informazioni   di   carattere
          psicoattitudinale relativi a terzi. 
          2. Le  singole  pubbliche  amministrazioni  individuano  le
          categorie  di  documenti  da  esse   formati   o   comunque
          rientranti nella loro disponibilita' sottratti  all'accesso
          ai sensi del comma 1. 
          3. Non sono ammissibili istanze di accesso  preordinate  ad
          un controllo  generalizzato  dell'operato  delle  pubbliche
          amministrazioni. 
          4. L'accesso ai documenti amministrativi  non  puo'  essere
          negato ove  sia  sufficiente  fare  ricorso  al  potere  di
          differimento. 
          5.  I  documenti  contenenti  informazioni  connesse   agli
          interessi di cui al comma 1 sono considerati  segreti  solo
          nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A  tale  fine
          le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di
          documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il  quale
          essi sono sottratti all'accesso. 
          6. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  il  Governo
          puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
          amministrativi: 
          a)  quando,  al  di  fuori   delle   ipotesi   disciplinate
          dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
          loro divulgazione possa derivare una lesione,  specifica  e
          individuata,  alla  sicurezza  e  alla  difesa   nazionale,
          all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
          e alla  correttezza  delle  relazioni  internazionali,  con
          particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati
          e dalle relative leggi di attuazione; 
          b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai  processi
          di formazione, di  determinazione  e  di  attuazione  della
          politica monetaria e valutaria; 
          c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,  le
          dotazioni,  il   personale   e   le   azioni   strettamente
          strumentali  alla   tutela   dell'ordine   pubblico,   alla
          prevenzione  e  alla  repressione  della  criminalita'  con
          particolare riferimento alle tecniche  investigative,  alla
          identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza  dei
          beni e delle persone coinvolte,  all'attivita'  di  polizia
          giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
          d) quando i documenti  riguardino  la  vita  privata  o  la
          riservatezza  di  persone  fisiche,   persone   giuridiche,
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
          agli  interessi   epistolare,   sanitario,   professionale,
          finanziario, industriale e  commerciale  di  cui  siano  in
          concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano  forniti
          all'amministrazione   dagli   stessi   soggetti   cui    si
          riferiscono; 
          e) quando i documenti riguardino l'attivita'  in  corso  di
          contrattazione collettiva nazionale di lavoro  e  gli  atti
          interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 
          7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti  l'accesso
          ai  documenti  amministrativi   la   cui   conoscenza   sia
          necessaria per curare o per difendere  i  propri  interessi
          giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati  sensibili
          e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia
          strettamente  indispensabile   e   nei   termini   previsti
          dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
          196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e
          la vita sessuale.». 
          - Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente
          della Repubblica 24 luglio 1996, n.  459  (Regolamento  per
          l'attuazione  delle   direttive   89/392/CEE,   91/368/CEE,
          93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri  relative  alle  macchine),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 6 settembre 1996, n. 209, e' il seguente: 
          «Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). -  1.  -  4.
          (omissis). 
          5. Sono esclusi dal  campo  di  applicazione  del  presente
          regolamento: 
          a) le macchine la cui unica fonte  di  energia  sia  quella
          prodotta  dalla  forza  umana  direttamente  applicata,  ad
          eccezione delle macchine per  il  sollevamento  di  carichi
          ovvero di persone; 
          b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto
          sul paziente; 
          c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento; 
          d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione; 
          e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso
          nucleare che, se difettose, possono provocare emissioni  di
          radioattivita'; 
          f) le fonti radioattive incorporate in una macchina; 
          g) le armi da fuoco; 
          h) i serbatoi di immagazzinamento e le  condutture  per  il
          trasporto di benzina,  gasolio  per  autotrazione,  liquidi
          infiammabili e sostanze pericolose; 
          i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari  o  per
          via d'acqua destinati unicamente al trasporto di persone  e
          quelli destinati al trasporto delle merci per la sola parte
          inerente la funzione del trasporto. Non  sono  esclusi  dal
          campo di applicazione del presente  regolamento  i  veicoli
          destinati all'industria estrattiva; 
          l)  le  navi  e  le  unita'  mobili  offshore,  nonche'  le
          attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
          navi o unita'; 
          m) gli impianti a fune,  comprese  le  funicolari,  per  il
          trasporto pubblico o non pubblico di persone; 
          n) i  trattori  agricoli  e  forestali  quali  definiti  al
          paragrafo  1  dell'art.  1  della   direttiva   74/150/CEE,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative   all'omologazione   dei   trattori
          agricoli o forestali a ruote, modificata  da  ultimo  dalla
          direttiva 86/297/CEE; 
          o) le macchine appositamente progettate e costruite a  fini
          militari o di mantenimento dell'ordine; 
          p) gli ascensori che collegano  in  modo  permanente  piani
          definiti di edifici e costruzioni mediante una  cabina  che
          si  sposta  lungo  guide   rigide   la   cui   inclinazione
          sull'orizzontale e' superiore  a  15  gradi,  destinata  al
          trasporto: 
          1) di persone; 
          2) di persone e cose; 
          3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile,  ossia  se
          una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata
          con elementi di comando  situati  al  suo  interno  o  alla
          portata di una persona che si trovi al suo interno; 
          q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano
          veicoli a cremagliera; 
          r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
          s) gli elevatori di scenotecnica; 
          t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone  o
          di persone e materiale.».