Art. 248

                Comunicazioni, denunce e segnalazioni

  1.  Le  comunicazioni  o segnalazioni all'Istituto nazionale per le
assicurazioni  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o all'Istituto
di   previdenza   per   il  settore  marittimo  (IPSEMA)  di  dati  o
informazioni concernenti la tutela della sicurezza e della salute del
personale  militare  dell'Amministrazione  della difesa, ivi compresi
gli  infortuni sul lavoro, previste a carico del datore di lavoro dal
decreto  legislativo  n.  81 del 2008, fatto salvo quanto previsto ai
commi  da  2  a  4,  sono  sostituite  da  analoghe  comunicazioni  o
segnalazioni   inoltrate   alla   Direzione  generale  della  Sanita'
militare,  secondo le procedure a tal fine stabilite dal Segretariato
generale  della  difesa,  sentiti lo Stato maggiore della difesa, gli
Stati  maggiori  di  Forza  armata e i Comandi generali dell'Arma dei
carabinieri  e  del  Corpo  delle  capitanerie di porto. La Direzione
generale  della  Sanita'  militare  comunica all'INAIL e all'IPSEMA i
dati  in  suo  possesso  relativi  agli  infortuni  e  alle  malattie
professionali del personale militare; i predetti dati sono:
  a)  adeguatamente  aggregati  e  resi  coerenti  con le esigenze di
elaborazione dei predetti Enti assicuratori:
  b) comunicati per via telematica e con cadenza annuale;
  c) comunicati in forma anonima e per fini statistici.
  2.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di  comunicare  annualmente
all'INAIL  i  nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori per la
sicurezza,  previsto  dall'articolo  18,  comma  1,  lettera  b), del
decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  e'  sostituito  da  analoga
comunicazione   inoltrata   dal   datore  di  lavoro  alla  struttura
ordinativa  di  cui all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo
252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura
sindacale  competente  per territorio, la nomina di un Rappresentante
dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale per quegli Enti nei
quali  non  risulta  eletto  o  designato alcun Rappresentante per la
sicurezza locale.
  3.   Restano  ferme,  con  riferimento  al  solo  personale  civile
dell'Amministrazione  della  difesa,  gli obblighi di comunicazioni o
segnalazioni  all'Istituto  nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni  sul  lavoro  o  all'Istituto  di previdenza per il settore
marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni
di  cui  al  precedente  periodo  sono  comunque inoltrate anche alla
Direzione  generale  della  Sanita'  militare,  secondo  le  medesime
procedure di cui al comma 1.
  4.  L'obbligo  del  datore  di  lavoro  di denunciare all'autorita'
locale  di  pubblica  sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per
conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni,
previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione
della  difesa  e  con  riferimento  agli  infortuni  occorsi  sia  al
personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione
inoltrata,  ove  presente,  al  competente  Comando  dei  carabinieri
dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio
di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.
 
          Note all'art. 248: 
          - Il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente). -
          1. Il datore di lavoro, che esercita le  attivita'  di  cui
          all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano  e  dirigono
          le stesse attivita' secondo le attribuzioni e competenze ad
          essi conferite, devono: 
          a) nominare il medico competente per l'effettuazione  della
          sorveglianza  sanitaria  nei  casi  previsti  dal  presente
          decreto legislativo; 
          b)  designare  preventivamente  i   lavoratori   incaricati
          dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
          antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
          pericolo  grave  e  immediato,  di  salvataggio,  di  primo
          soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
          c) nell'affidare i  compiti  ai  lavoratori,  tenere  conto
          delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
          alla loro salute e alla sicurezza; 
          d) fornire ai lavoratori i necessari e  idonei  dispositivi
          di protezione  individuale,  sentito  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e   protezione   e   il   medico
          competente, ove presente; 
          e) prendere le  misure  appropriate  affinche'  soltanto  i
          lavoratori  che  hanno  ricevuto  adeguate   istruzioni   e
          specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
          ad un rischio grave e specifico; 
          f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli  lavoratori
          delle norme vigenti, nonche' delle  disposizioni  aziendali
          in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei
          mezzi  di  protezione  collettivi  e  dei  dispositivi   di
          protezione individuali messi a loro disposizione; 
          g)  inviare  i  lavoratori  alla  visita  medica  entro  le
          scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e
          richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi
          previsti a suo carico nel presente decreto; 
          g-bis) nei casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all'
          articolo   41,   comunicare   tempestivamente   al   medico
          competente la cessazione del rapporto di lavoro; 
          h) adottare le misure per il controllo delle situazioni  di
          rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinche'  i
          lavoratori,  in  caso  di  pericolo  grave,  immediato   ed
          inevitabile, abbandonino il  posto  di  lavoro  o  la  zona
          pericolosa; 
          i) informare il piu' presto possibile i lavoratori  esposti
          al rischio di  un  pericolo  grave  e  immediato  circa  il
          rischio stesso e le disposizioni prese  o  da  prendere  in
          materia di protezione; 
          l) adempiere agli obblighi di  informazione,  formazione  e
          addestramento di cui agli articoli 36 e 37; 
          m)  astenersi,  salvo  eccezione  debitamente  motivata  da
          esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere
          ai lavoratori  di  riprendere  la  loro  attivita'  in  una
          situazione di lavoro in cui persiste un  pericolo  grave  e
          immediato; 
          n) consentire ai  lavoratori  di  verificare,  mediante  il
          rappresentante   dei   lavoratori   per    la    sicurezza,
          l'applicazione delle misure di sicurezza  e  di  protezione
          della salute; 
          o)  consegnare  tempestivamente   al   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi  e  per
          l'espletamento della sua funzione, copia del  documento  di
          cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto
          informatico  come  previsto  dall'articolo  53,  comma   5,
          nonche' consentire al medesimo rappresentante  di  accedere
          ai dati di cui alla lettera r). Il documento e'  consultato
          esclusivamente in azienda; 
          p) elaborare il documento di cui all'articolo 26,  comma  3
          anche su supporto informatico come previsto dall'  articolo
          53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento
          della sua funzione, consegnarne  tempestivamente  copia  ai
          rappresentanti  dei  lavoratori  per   la   sicurezza.   Il
          documento e' consultato esclusivamente in azienda; 
          q) prendere appropriati provvedimenti per  evitare  che  le
          misure tecniche adottate  possano  causare  rischi  per  la
          salute della popolazione o deteriorare  l'ambiente  esterno
          verificando  periodicamente  la   perdurante   assenza   di
          rischio; 
          r) comunicare in via  telematica  all'INAIL  e  all'IPSEMA,
          nonche' per loro tramite, al sistema informativo  nazionale
          per la  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui  all'
          articolo 8, entro 48 ore dalla  ricezione  del  certificato
          medico, a fini  statistici  e  informativi,  i  dati  e  le
          informazioni  relativi  agli  infortuni  sul   lavoro   che
          comportino  l'assenza  dal  lavoro  di  almeno  un  giorno,
          escluso quello dell'evento e, a fini  assicurativi,  quelli
          relativi  agli  infortuni   sul   lavoro   che   comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo  di
          comunicazione degli infortuni  sul  lavoro  che  comportino
          un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni  si  considera
          comunque assolto per  mezzo  della  denuncia  di  cui  all'
          articolo  53  del  testo  unico  delle   disposizioni   per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
          s) consultare  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
          t) adottare le misure necessarie ai fini della  prevenzione
          incendi e dell'evacuazione dei luoghi  di  lavoro,  nonche'
          per il caso di  pericolo  grave  e  immediato,  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo  43.  Tali  misure  devono
          essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni
          dell'azienda o dell'unita' produttiva, e  al  numero  delle
          persone presenti; 
          u) nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime  di
          appalto e di subappalto, munire i  lavoratori  di  apposita
          tessera  di  riconoscimento,   corredata   di   fotografia,
          contenente le generalita' del  lavoratore  e  l'indicazione
          del datore di lavoro; 
          v) nelle unita'  produttive  con  piu'  di  15  lavoratori,
          convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; 
          z) aggiornare le misure  di  prevenzione  in  relazione  ai
          mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
          fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al
          grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della
          protezione; 
          aa) comunicare in via telematica  all'INAIL  e  all'IPSEMA,
          nonche' per loro tramite, al sistema informativo  nazionale
          per la  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  di  cui  all'
          articolo 8, in caso di nuova  elezione  o  designazione,  i
          nominativi  dei  rappresentanti  dei  lavoratori   per   la
          sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo  di  cui
          alla   presente   lettera   riguarda   i   nominativi   dei
          rappresentanti dei lavoratori gia' eletti o designati; 
          bb) vigilare  affinche'  i  lavoratori  per  i  quali  vige
          l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti  alla
          mansione lavorativa specifica senza il prescritto  giudizio
          di idoneita'.». 
          - Il testo dell'art. 54 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle
          disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  e   le   malattie   professionali),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 13 ottobre 1965, n. 257, e' il seguente: 
          «Art. 54. - Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli
          obblighi del presente titolo,  deve,  nel  termine  di  due
          giorni,  dare  notizia  all'autorita'  locale  di  pubblica
          sicurezza di ogni  infortunio  sul  lavoro  che  abbia  per
          conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per  piu'  di
          tre giorni. 
          La denuncia deve essere  fatta  all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza del Comune in cui e'  avvenuto  l'infortunio.  Se
          l'infortunio  sia  avvenuto  in  viaggio  e  in  territorio
          straniero, la denuncia e' fatta all'autorita'  di  pubblica
          sicurezza nella cui circoscrizione  e'  compreso  il  primo
          luogo  di  fermata  in  territorio  italiano,  e   per   la
          navigazione marittima e la pesca marittima la  denuncia  e'
          fatta, a norma  del  penultimo  comma  dell'art.  53,  alla
          autorita' portuale o consolare competente. 
          Gli uffici, ai quali e'  presentata  la  denuncia,  debbono
          rilasciarne  ricevuta  e  debbono  tenere  l'elenco   degli
          infortuni denunciati. 
          La denuncia deve indicare: 
          1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o  denominazione
          sociale del datore di lavoro; 
          2)  il  luogo,  il  giorno  e  l'ora  in  cui  e'  avvenuto
          l'infortunio; 
          3)  la   natura   e   la   causa   accertata   o   presunta
          dell'infortunio e le circostanze nelle  quali  esso  si  e'
          verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
          misure di igiene e di prevenzione; 
          4)  il  nome  e  il  cognome,  l'eta',   la   residenza   e
          l'occupazione abituale della persona rimasta lesa; 
          5) lo  stato  di  quest'ultima,  le  conseguenze  probabili
          dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere
          l'esito definitivo; 
          6)  il  nome,  il  cognome  e  l'indirizzo  dei   testimoni
          dell'infortunio. 
          Per   i   datori    di    lavoro    soggetti    all'obbligo
          dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il
          modulo previsto dall'art. 13.».