Art. 249 
 
                Servizio di prevenzione e protezione 
 
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine  di  tutela
delle informazioni di cui, nell'interesse  della  difesa  militare  e
della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle
vigenti  norme  unificate  per  la  protezione  e  la  tutela   delle
informazioni classificate e per la tutela del segreto  di  Stato,  il
servizio di prevenzione e  protezione  di  cui  agli  articoli  31  e
seguenti del decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  e'  costituito
esclusivamente dal personale militare o  civile  dell'Amministrazione
della  difesa,  in  possesso  delle   capacita'   e   dei   requisiti
professionali  di  cui   all'articolo   32   del   medesimo   decreto
legislativo, nonche' di adeguata abilitazione di sicurezza. 
2. Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero  ritenuto
sufficiente  in  ragione  dell'ubicazione,  dell'ambito   funzionale,
dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati. 
3. Nelle attivita' operative e addestrative svolte da singoli reparti
delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del
servizio di prevenzione e protezione e la  funzione  di  responsabile
del  servizio  sono  assicurati,   ove   necessario,   da   personale
individuato secondo le procedure tecnico-operative  che  disciplinano
tali specifiche attivita'. 
4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n.  81
del 2008, nelle realta' comprensoriali ove insistono  piu'  organismi
dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le  responsabilita'
di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le
aree, impianti e servizi  comuni,  puo'  essere  istituito  un  unico
servizio di prevenzione e protezione, costituito con il  concorso  di
personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore
dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere istituito  un
unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo  datore  di
lavoro fanno capo  piu'  organismi  dislocati  anche  oltre  l'ambito
comunale. 
 
 
          Note all'art. 249: 
          - Il testo degli articoli 31e 32 del decreto legislativo  9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 31 (Servizio di prevenzione e protezione). - 1. Salvo
          quanto previsto  dall'articolo  34,  il  datore  di  lavoro
          organizza  il  servizio   di   prevenzione   e   protezione
          all'interno della azienda  o  della  unita'  produttiva,  o
          incarica persone o servizi esterni costituiti anche  presso
          le associazioni  dei  datori  di  lavoro  o  gli  organismi
          paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 
          2. Gli addetti e i  responsabili  dei  servizi,  interni  o
          esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita' e
          i requisiti professionali di cui  all'articolo  32,  devono
          essere in numero sufficiente rispetto alle  caratteristiche
          dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
          svolgimento dei compiti loro assegnati.  Essi  non  possono
          subire  pregiudizio  a   causa   della   attivita'   svolta
          nell'espletamento del proprio incarico. 
          3. Nell'ipotesi di utilizzo  di  un  servizio  interno,  il
          datore di lavoro puo' avvalersi  di  persone  esterne  alla
          azienda  in   possesso   delle   conoscenze   professionali
          necessarie,  per  integrare,  ove  occorra,   l'azione   di
          prevenzione e protezione del servizio. 
          4. Il ricorso a persone o servizi esterni  e'  obbligatorio
          in assenza  di  dipendenti  che,  all'interno  dell'azienda
          ovvero  dell'unita'  produttiva,  siano  in  possesso   dei
          requisiti di cui all'articolo 32. 
          5. Ove il datore di lavoro  ricorra  a  persone  o  servizi
          esterni  non  e'  per  questo   esonerato   dalla   propria
          responsabilita' in materia. 
          6. L'istituzione del servizio di prevenzione  e  protezione
          all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e'
          comunque obbligatoria nei seguenti casi: 
          a) nelle aziende industriali  di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  334,  e  successive
          modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto,
          ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; 
          b) nelle centrali termoelettriche; 
          c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli  7,
          28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  e
          successive modificazioni; 
          d) nelle  aziende  per  la  fabbricazione  ed  il  deposito
          separato di esplosivi, polveri e munizioni; 
          e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; 
          f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; 
          g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche  e  private
          con oltre 50 lavoratori. 
          7. Nelle ipotesi di cui al  comma  6  il  responsabile  del
          servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 
          8. Nei casi di aziende con piu' unita'  produttive  nonche'
          nei casi di gruppi di imprese,  puo'  essere  istituito  un
          unico servizio di prevenzione e  protezione.  I  datori  di
          lavoro   possono   rivolgersi   a   tale   struttura    per
          l'istituzione del servizio  e  per  la  designazione  degli
          addetti e del responsabile.». 
          «Art. 32 (Capacita' e requisiti professionali degli addetti
          e dei responsabili dei servizi di prevenzione e  protezione
          interni ed esterni). -  1.  Le  capacita'  ed  i  requisiti
          professionali dei responsabili e degli addetti  ai  servizi
          di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere
          adeguati alla natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di
          lavoro e relativi alle attivita' lavorative. 
          2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei  soggetti
          di cui al comma 1, e' necessario essere in possesso  di  un
          titolo di studio non inferiore  al  diploma  di  istruzione
          secondaria superiore nonche' di un attestato di  frequenza,
          con  verifica  dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di
          formazione adeguati alla natura  dei  rischi  presenti  sul
          luogo di lavoro e relativi alle attivita'  lavorative.  Per
          lo svolgimento della funzione di responsabile del  servizio
          prevenzione e protezione, oltre  ai  requisiti  di  cui  al
          precedente periodo, e' necessario possedere un attestato di
          frequenza, con  verifica  dell'apprendimento,  a  specifici
          corsi di formazione in materia di prevenzione e  protezione
          dei  rischi,  anche  di  natura  ergonomica  e  da   stress
          lavoro-correlato  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  di
          organizzazione     e     gestione      delle      attivita'
          tecnico-amministrative e di tecniche  di  comunicazione  in
          azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi
          precedenti devono rispettare in ogni caso  quanto  previsto
          dall'accordo  sancito  il  26  gennaio  2006  in  sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del  14  febbraio
          2006, e successive modificazioni. 
          3. Possono altresi' svolgere le funzioni di responsabile  o
          addetto coloro che, pur non essendo in possesso del  titolo
          di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto  una
          delle  funzioni  richiamate,   professionalmente   o   alle
          dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi  alla
          data del  13  agosto  2003  previo  svolgimento  dei  corsi
          secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2. 
          4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati
          dalle regioni e dalle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  dalle  universita',  dall'ISPESL,  dall'INAIL,  o
          dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, dall'amministrazione  della
          Difesa,   dalla    Scuola    superiore    della    pubblica
          amministrazione  e  dalle  altre  Scuole  superiori   delle
          singole amministrazioni, dalle associazioni  sindacali  dei
          datori  di  lavoro  o  dei  lavoratori  o  dagli  organismi
          paritetici,  nonche'  dai  soggetti  di  cui  al  punto   4
          dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto  dei  limiti  e
          delle specifiche modalita' ivi previste. Ulteriori soggetti
          formatori possono essere individuati in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
          5. Coloro che sono in  possesso  di  laurea  in  una  delle
          seguenti classi: L7, L8,  L9,  L17,  L23,  e  della  laurea
          magistrale  LM26   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca in  data  16  marzo  2007,
          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  155  del  6
          luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al  decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
          classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica in  data  2  aprile
          2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale  n.  128
          del  5  giugno  2001,  ovvero  di  altre  lauree  e  lauree
          magistrali  riconosciute  corrispondenti  ai  sensi   della
          normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, su  parere  conforme  del
          Consiglio universitario nazionale ai sensi della  normativa
          vigente,  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi   di
          formazione di cui al  comma  2,  primo  periodo.  Ulteriori
          titoli di studio possono  essere  individuati  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
          6. I responsabili e gli addetti dei servizi di  prevenzione
          e  protezione  sono   tenuti   a   frequentare   corsi   di
          aggiornamento secondo gli indirizzi  definiti  nell'accordo
          Stato-regioni di cui al comma  2.  E'  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 34. 
          7. Le competenze  acquisite  a  seguito  dello  svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui al  presente  articolo
          nei confronti dei  componenti  del  servizio  interno  sono
          registrate nel libretto  formativo  del  cittadino  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. 
          8.   Negli   istituti   di   istruzione,   di    formazione
          professionale e universitari e nelle istituzioni  dell'alta
          formazione artistica e coreutica, il datore di  lavoro  che
          non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri  del
          servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa  il
          responsabile del  servizio  di  prevenzione  e  protezione,
          individuandolo tra: 
          a) il personale interno all'unita' scolastica  in  possesso
          dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a
          tal fine disponibile; 
          b)  il  personale  interno  ad  una  unita'  scolastica  in
          possesso dei requisiti di cui al presente articolo  che  si
          dichiari  disponibile  ad  operare  in  una  pluralita'  di
          istituti. 
          9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b)  del
          comma 8, gruppi di istituti possono  avvalersi  in  maniera
          comune dell'opera di  un  unico  esperto  esterno,  tramite
          stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli
          enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in  via
          subordinata, con enti o istituti specializzati  in  materia
          di salute e  sicurezza  sul  lavoro  o  con  altro  esperto
          esterno libero professionista. 
          10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro  che  si
          avvale di un esperto esterno per  ricoprire  l'incarico  di
          responsabile del  servizio  deve  comunque  organizzare  un
          servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero
          di addetti.».