Art. 250 
 
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
1. Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei
lavoratori  militari  per  la  sicurezza  che  i  rappresentanti  dei
lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione. 
2. I rappresentanti dei  lavoratori  civili  per  la  sicurezza  sono
eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47  e
seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli
accordi  collettivi  nazionali  tra  le  organizzazioni  sindacali  e
l'Agenzia per la rappresentanza delle  amministrazioni  nel  pubblico
impiego. 
3. I rappresentanti dei lavoratori militari  per  la  sicurezza  sono
designati dal datore di  lavoro  su  proposta  non  vincolante  degli
organi della rappresentanza militare (COBAR, di cui all'articolo 871,
libro IV, titolo IX, capo I,  sezione  I).  Nell'ambito  di  ciascuna
organizzazione  antinfortunistica  e'  previsto   un   rappresentante
militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica  fino
a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000,  tre  oltre
1000 dipendenti militari. 
4. In funzione del numero dei rappresentanti da designare,  il  COBAR
di riferimento dell'organismo interessato, entro trenta giorni  dalla
richiesta, propone al datore di lavoro, rispettivamente, tre,  sei  o
dodici militari in possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  5  e
individuati  in  modo  da  rappresentare  le  diverse   articolazioni
funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di
lavoro, verificati i  requisiti,  designa,  tra  quelli  proposti,  i
rappresentanti dei lavoratori militari per la  sicurezza  nel  numero
previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se il COBAR
non propone alcun nominativo entro  il  suddetto  termine  ovvero  ne
segnali un numero inferiore a quello previsto, il  datore  di  lavoro
procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori  militari
per  la  sicurezza  fra  il  personale  dipendente  in  possesso  dei
prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se  il
personale  militare  proposto  non  e'  in  possesso   dei   previsti
requisiti. 
5. I rappresentanti dei lavoratori militari per la  sicurezza  devono
essere in possesso  dei  requisiti  previsti  per  i  delegati  delle
rappresentanze militari  e  per  essi  valgono  gli  stessi  vincoli,
limitazioni e tutele di cui al libro IV del codice, titolo  IX,  capo
III e al libro IV del presente regolamento, titolo IX , capo I. 
6.  Ai  rappresentanti  dei  lavoratori  militari  per  la  sicurezza
competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81  del
2008. Le attivita' connesse al  mandato  sono  svolte  per  servizio.
L'incarico   e'   trascritto   nella    documentazione    matricolare
dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni. 
7. L'incarico  di  rappresentante  dei  lavoratori  militari  per  la
sicurezza ha la durata di tre anni. Il militare non puo' rifiutare la
designazione o  interrompere  il  mandato,  salvo  che  per  gravi  e
comprovati  motivi,  e  cessa  anticipatamente   dall'incarico,   con
determinazione del datore di lavoro, per una delle seguenti cause: 
a) cessazione dal servizio o passaggio ad altra categoria; 
b) trasferimento a un  reparto  facente  capo  a  una  organizzazione
antinfortunistica diversa da quella di appartenenza; 
c) perdita di uno o piu' requisiti per la designazione; 
d) aver riportato sanzioni disciplinari per  violazione  delle  norme
sulla rappresentanza militare. 
8. I  rappresentanti,  militari  o  civili,  dei  lavoratori  per  la
sicurezza devono essere  in  possesso  di  adeguata  abilitazione  di
sicurezza. 
9. Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto
legislativo n. 81  del  2008,  negli  organismi  dell'Amministrazione
della  difesa,  tenuto  conto  delle  peculiarita'  organizzative   e
dell'esigenza di tutela delle informazioni  classificate  o  comunque
riguardanti  la  prontezza  e  funzionalita'  dell'intera   struttura
militare  o  connesse  con  il  segreto  di  Stato,   gli   eventuali
rappresentanti civili dei lavoratori per  la  sicurezza  territoriali
ovvero di sito produttivo possono essere  individuati  esclusivamente
tra il personale dell'Amministrazione della difesa. 
10.   Nell'Amministrazione   della   difesa,   tenuto   conto   delle
peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita'  di
comando e controllo, l'autorita' cui  i  rappresentanti,  militari  o
civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi
dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n.  81
del  2008,  se  ritengono  inadeguate  le  misure   prevenzionistiche
adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente  sovraordinata
al datore di lavoro. 
 
 
          Note all'art. 250: 
          - Il testo degli articoli 47, 48,  49,  50,  51  e  52  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'articolo 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
          materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
          di  lavoro),  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale del  30  aprile  2008,  n.  101,  e'  il
          seguente: 
          «Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza).
          - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  e'
          istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e
          di sito produttivo. L'elezione dei  rappresentanti  per  la
          sicurezza avviene secondo le modalita' di cui al comma 6. 
          2. In tutte le aziende, o unita' produttive,  e'  eletto  o
          designato  il  rappresentante   dei   lavoratori   per   la
          sicurezza. 
          3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino a 15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
          loro  interno  oppure  e'  individuato  per  piu'   aziende
          nell'ambito territoriale o del comparto produttivo  secondo
          quanto previsto dall'articolo 48. 
          4. Nelle  aziende  o  unita'  produttive  con  piu'  di  15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori  nell'ambito
          delle rappresentanze sindacali in azienda.  In  assenza  di
          tali  rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto   dai
          lavoratori della azienda al loro interno. 
          5. Il numero, le modalita' di designazione  o  di  elezione
          del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonche'
          il  tempo  di  lavoro  retribuito  e  gli   strumenti   per
          l'espletamento delle funzioni sono  stabiliti  in  sede  di
          contrattazione collettiva. 
          6. L'elezione dei  rappresentanti  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza aziendali,  territoriali  o  di  comparto,  salvo
          diverse   determinazioni   in   sede   di    contrattazione
          collettiva,  avviene  di  norma  in  corrispondenza   della
          giornata nazionale per la salute e  sicurezza  sul  lavoro,
          individuata, nell'ambito della  settimana  europea  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite  le
          confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale. Con il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
          7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di  cui
          al comma 2 e'  il  seguente:  a)  un  rappresentante  nelle
          aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;  b)
          tre rappresentanti nelle aziende ovvero  unita'  produttive
          da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti  in  tutte
          le  altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i   1.000
          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
          aumentato   nella   misura   individuata   dagli    accordi
          interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
          8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai  commi
          3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per  la
          sicurezza sono esercitate dai rappresentanti  di  cui  agli
          articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le  associazioni
          sindacali  dei  lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro
          comparativamente    piu'    rappresentative    sul    piano
          nazionale.». 
          «Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza
          territoriale). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza territoriale di cui  all'articolo  47,  comma  3,
          esercita le competenze del  rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini  e  con
          le modalita'  ivi  previste  con  riferimento  a  tutte  le
          aziende o unita' produttive del territorio o  del  comparto
          di competenza nelle quali non sia stato eletto o  designato
          il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
          2.  Le   modalita'   di   elezione   o   designazione   del
          rappresentante di cui al comma  1  sono  individuate  dagli
          accordi  collettivi  nazionali,   interconfederali   o   di
          categoria,  stipulati  dalle  associazioni  dei  datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative  sul  piano  nazionale.  In  mancanza   dei
          predetti accordi, le modalita' di elezione  o  designazione
          sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
          salute e delle politiche sociali, sentite  le  associazioni
          di cui al presente comma. 
          3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito  non
          e'  stato  eletto  o  designato   il   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza partecipano  al  Fondo  di  cui
          all'articolo 52. Con uno o  piu'  accordi  interconfederali
          stipulati  a   livello   nazionale   dalle   organizzazioni
          sindacali  dei  datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative  vengono  individuati
          settori e attivita',  oltre  all'edilizia,  nei  quali,  in
          ragione   della   presenza   di   adeguati    sistemi    di
          rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o  di
          pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione
          che aderiscano  a  tali  sistemi  di  rappresentanza  o  di
          pariteticita', non siano tenute a partecipare al  Fondo  di
          cui all' articolo 52. 
          4.  Per  l'esercizio   delle   proprie   attribuzioni,   il
          rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
          accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle  modalita'  e
          del termine di preavviso individuati dagli accordi  di  cui
          al comma 2. Il termine di preavviso non opera  in  caso  di
          infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso  avviene
          previa segnalazione all'organismo paritetico. 
          5. Ove l'azienda impedisca l'accesso,  nel  rispetto  delle
          modalita' di cui al presente  articolo,  al  rappresentante
          dei lavoratori per la  sicurezza  territoriale,  questi  lo
          comunica  all'organismo  paritetico  o,  in  sua  mancanza,
          all'organo di vigilanza territorialmente competente. 
          6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo  di  cui
          all'articolo 52  comunica  alle  aziende  e  ai  lavoratori
          interessati  il   nominativo   del   rappresentante   della
          sicurezza territoriale. 
          7.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
          territoriale ha diritto ad una  formazione  particolare  in
          materia  di  salute  e  sicurezza  concernente   i   rischi
          specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
          rappresentanza, tale da  assicurargli  adeguate  competenze
          sulle principali tecniche di controllo  e  prevenzione  dei
          rischi stessi.  Le  modalita',  la  durata  e  i  contenuti
          specifici   della   formazione   del   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti  in
          sede  di  contrattazione  collettiva  secondo  un  percorso
          formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
          mesi dalla data di elezione o  designazione,  e  8  ore  di
          aggiornamento annuale. 
          8.  L'esercizio  delle  funzioni  di   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza territoriale  e'  incompatibile
          con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.». 
          «Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di
          sito produttivo). - 1. Rappresentanti dei lavoratori per la
          sicurezza di sito produttivo sono individuati nei  seguenti
          specifici   contesti   produttivi   caratterizzati    dalla
          compresenza di piu' aziende o cantieri: 
          a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e
          d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi  di  autorita'
          portuale nonche' quelli  sede  di  autorita'  marittima  da
          individuare con decreto  dei  Ministri  del  lavoro,  della
          salute e  delle  politiche  sociali  e  dei  trasporti,  da
          adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto; 
          b) centri intermodali di trasporto di  cui  alla  direttiva
          del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; 
          c) impianti siderurgici; 
          d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno,  intesa  quale
          entita' presunta dei cantieri,  rappresentata  dalla  somma
          delle giornate lavorative prestate  dai  lavoratori,  anche
          autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; 
          e) contesti produttivi con complesse  problematiche  legate
          alla  interferenza  delle  lavorazioni  e  da   un   numero
          complessivo  di  addetti  mediamente   operanti   nell'area
          superiore a 500. 
          2.  Nei  contesti   di   cui   al   comma   precedente   il
          rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  di  sito
          produttivo  e'  individuato,  su  loro  iniziativa,  tra  i
          rappresentanti  dei  lavoratori  per  la  sicurezza   delle
          aziende operanti nel sito produttivo. 
          3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita'  di
          individuazione di cui al  comma  2,  nonche'  le  modalita'
          secondo  cui  il  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza di sito produttivo esercita  le  attribuzioni  di
          cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito
          produttivo in  cui  non  vi  siano  rappresentanti  per  la
          sicurezza e realizza il coordinamento tra i  rappresentanti
          dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.». 
          «Art. 50 (Attribuzioni del  rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza). - 1. Fatto  salvo  quanto  stabilito  in
          sede di contrattazione collettiva,  il  rappresentante  dei
          lavoratori per la sicurezza: 
          a) accede ai  luoghi  di  lavoro  in  cui  si  svolgono  le
          lavorazioni; 
          b)  e'  consultato  preventivamente  e  tempestivamente  in
          ordine alla valutazione dei  rischi,  alla  individuazione,
          programmazione, realizzazione e verifica della  prevenzione
          nella azienda o unita' produttiva; 
          c) e' consultato  sulla  designazione  del  responsabile  e
          degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di
          prevenzione incendi, al primo  soccorso,  alla  evacuazione
          dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
          d)  e'  consultato  in  merito   all'organizzazione   della
          formazione di cui all'articolo 37; 
          e) riceve le informazioni  e  la  documentazione  aziendale
          inerente  alla  valutazione  dei  rischi  e  le  misure  di
          prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze
          ed ai preparati pericolosi, alle macchine,  agli  impianti,
          alla  organizzazione  e  agli  ambienti  di  lavoro,   agli
          infortuni ed alle malattie professionali; 
          f)  riceve  le  informazioni  provenienti  dai  servizi  di
          vigilanza; 
          g)  riceve  una  formazione  adeguata  e,   comunque,   non
          inferiore a quella prevista dall'articolo 37; 
          h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione
          delle misure di prevenzione idonee a tutelare la  salute  e
          l'integrita' fisica dei lavoratori; 
          i) formula osservazioni in occasione di visite e  verifiche
          effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali  e',  di
          norma, sentito; 
          l) partecipa alla riunione periodica  di  cui  all'articolo
          35; 
          m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; 
          n)  avverte  il  responsabile  della  azienda  dei   rischi
          individuati nel corso della sua attivita'; 
          o) puo' fare  ricorso  alle  autorita'  competenti  qualora
          ritenga che le  misure  di  prevenzione  e  protezione  dai
          rischi adottate dal datore di lavoro o dai  dirigenti  e  i
          mezzi impiegati per attuarle non siano idonei  a  garantire
          la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
          2. Il rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza  deve
          disporre   del   tempo    necessario    allo    svolgimento
          dell'incarico senza perdita di  retribuzione,  nonche'  dei
          mezzi  e  degli  spazi  necessari  per  l'esercizio   delle
          funzioni e delle facolta'  riconosciutegli,  anche  tramite
          l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
          r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire
          pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della  propria
          attivita' e nei  suoi  confronti  si  applicano  le  stesse
          tutele  previste  dalla   legge   per   le   rappresentanze
          sindacali. 
          3. Le modalita' per l'esercizio delle funzioni  di  cui  al
          comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva
          nazionale. 
          4. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza,  su
          sua richiesta e  per  l'espletamento  della  sua  funzione,
          riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1,
          lettera a). 
          5. I rappresentanti dei lavoratori  per  la  sicurezza  dei
          lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente
          e delle imprese  appaltatrici,  su  loro  richiesta  e  per
          l'espletamento della  loro  funzione,  ricevono  copia  del
          documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26,
          comma 3. 
          6. Il rappresentante dei lavoratori  per  la  sicurezza  e'
          tenuto al rispetto delle disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  giugno  2003,  n.  196   e   del   segreto
          industriale relativamente alle informazioni  contenute  nel
          documento di valutazione dei  rischi  e  nel  documento  di
          valutazione dei rischi di cui  all'articolo  26,  comma  3,
          nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di  cui
          vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 
          7.  L'esercizio  delle  funzioni  di   rappresentante   dei
          lavoratori per la sicurezza e' incompatibile con la  nomina
          di responsabile o addetto  al  servizio  di  prevenzione  e
          protezione.». 
          «Art.  51  (Organismi   paritetici).   -   1.   A   livello
          territoriale sono costituiti gli  organismi  paritetici  di
          cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee). 
          2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dalla   contrattazione
          collettiva, gli organismi di cui  al  comma  1  sono  prima
          istanza di  riferimento  in  merito  a  controversie  sorte
          sull'applicazione   dei    diritti    di    rappresentanza,
          informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti. 
          3. Gli organismi paritetici possono supportare  le  imprese
          nell'individuazione di soluzioni tecniche  e  organizzative
          dirette a garantire e migliorare la tutela della  salute  e
          sicurezza sul lavoro. 
          3-bis.  Gli  organismi  paritetici  svolgono  o  promuovono
          attivita' di formazione,  anche  attraverso  l'impiego  dei
          fondi interprofessionali di cui  all'  articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
          e dei fondi di cui all' articolo 12 del decreto legislativo
          10 settembre 2003, n.  276,  nonche',  su  richiesta  delle
          imprese,  rilasciano  una  attestazione  dello  svolgimento
          delle attivita' e dei servizi di supporto al sistema  delle
          imprese, tra cui l'asseverazione  della  adozione  e  della
          efficace  attuazione  dei  modelli  di   organizzazione   e
          gestione della sicurezza di cui  all'  articolo  30,  della
          quale gli organi di vigilanza possono tener conto  ai  fini
          della programmazione delle proprie attivita'. 
          3-ter. Ai  fini  di  cui  al  comma  3-bis,  gli  organismi
          paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
          tecnicamente competenti. 
          4. Sono fatti salvi, ai fini del  comma  1,  gli  organismi
          bilaterali   o   partecipativi    previsti    da    accordi
          interconfederali, di categoria, nazionali,  territoriali  o
          aziendali. 
          5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al  comma  1  sono
          parificati  ai  soggetti  titolari  degli  istituti   della
          partecipazione di cui al medesimo articolo. 
          6. Gli organismi paritetici di  cui  al  comma  1,  purche'
          dispongano di personale con specifiche competenze  tecniche
          in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  possono
          effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e
          nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per  le
          finalita' di cui al comma 3. 
          7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al
          Comitato  di  cui  all'articolo  7  una  relazione  annuale
          sull'attivita' svolta. 
          8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di  cui
          all'articolo 48, comma 2, i nominativi  dei  rappresentanti
          dei  lavoratori  per  la  sicurezza  territoriale.  Analoga
          comunicazione  effettuano  nei  riguardi  degli  organi  di
          vigilanza territorialmente competenti. 
          8-bis. Gli  organismi  paritetici  comunicano  all'INAIL  i
          nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
          organismi paritetici e il nominativo  o  i  nominativi  dei
          rappresentanti   dei   lavoratori    per    la    sicurezza
          territoriali.». 
          «Art.  52  (Sostegno  alla  piccola  e  media  impresa,  ai
          rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
          e alla pariteticita'). - 1. Presso l'Istituto nazionale per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)  e'
          costituito il  fondo  di  sostegno  alla  piccola  e  media
          impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la  sicurezza
          territoriali e alla pariteticita'. Il fondo opera a  favore
          delle  realta'  in  cui  la  contrattazione   nazionale   o
          integrativa non preveda o  costituisca,  come  nel  settore
          edile,  sistemi  di  rappresentanza  dei  lavoratori  e  di
          pariteticita' migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha
          quali obiettivi il: 
          a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al
          cinquanta per cento delle disponibilita' del  Fondo,  delle
          attivita'  delle  rappresentanze  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza  territoriali,   anche   con   riferimento   alla
          formazione; 
          b) finanziamento della  formazione  dei  datori  di  lavoro
          delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori  di
          cui all'articolo 2083 del  codice  civile,  dei  lavoratori
          stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi; 
          c) sostegno delle attivita' degli organismi paritetici. 
          2. Il fondo di cui al comma 1 e' finanziato: 
          a) da un contributo delle aziende di cui  all'articolo  48,
          comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni
          lavoratore  occupato  presso  l'azienda   ovvero   l'unita'
          produttiva calcolate sulla base  della  retribuzione  media
          giornaliera per il settore industria e convenzionale per il
          settore agricoltura determinate annualmente per il  calcolo
          del  minimale  e  massimale  delle  prestazioni  economiche
          erogate dall'INAIL. Il computo dei lavoratori e' effettuato
          in  base  all'  articolo  4  e   la   giornata   lavorativa
          convenzionale e' stabilita in 8 ore. 
          3. Con decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa  con
          le associazioni dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
          comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, entro  il  31  dicembre  2009,  sono  definiti  le
          modalita' di funzionamento e di articolazione settoriale  e
          territoriale del Fondo di cui al  comma  1,  i  criteri  di
          riparto delle risorse tra le finalita' di cui  al  medesimo
          comma nonche' il  relativo  procedimento  amministrativo  e
          contabile di alimentazione e la composizione e le  funzioni
          del comitato amministratore del fondo. 
          3-bis. In fase di prima attuazione il fondo  e'  alimentato
          con  i  residui  iscritti  nel  bilancio  dell'INAIL  delle
          risorse previste per le finalita' di cui all' articolo  23,
          comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  23  febbraio
          2000, n. 38. 
          4.  Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
          territoriale redige una relazione annuale  sulla  attivita'
          svolta, da inviare al Fondo.».