Art. 251 
 
              Formazione, informazione e addestramento 
 
  1. Il datore di lavoro e gli altri  comandanti  o  responsabili  di
unita' organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito  delle
rispettive  attribuzioni  e  competenze,   assicurano   che   ciascun
lavoratore  riceva  una  informazione,  formazione  e   addestramento
sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e  salute  durante  il
lavoro, con particolare riferimento  al  proprio  posto  e  luogo  di
lavoro e alle specifiche mansioni,  comprese  quelle  temporaneamente
assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel  rispetto  di
quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n.  81
del 2008. 
  2. Il Segretario generale della  difesa,  d'intesa  con  gli  Stati
maggiori  di  Forza  armata,  i  Comandi   generali   dell'Arma   dei
carabinieri e del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  nonche'  le
Direzioni generali  competenti  per  la  materia,  svolge  azione  di
indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione
della difesa. 
  3.  L'attivita'  formativa,  predisposta   e   condotta,   in   via
principale,  dalla  Scuola  di  formazione  e   perfezionamento   del
personale   civile    della    difesa    e    da    altri    istituti
dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi  dell'articolo  32,
comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da  istituti,
enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa  e  da
questa individuati, comprendera'  seminari,  conferenze  e  cicli  di
formazione e di aggiornamento. 
  4. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza  e  salute
dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche
ai sensi degli articoli 11, comma 4,  e  43,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 81 del 2008, e' attuata, ove possibile, avuto riguardo
e  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,  nell'ambito  dei  cicli
formativi e addestrativi di  base  per  l'immissione  nei  ruoli  del
personale  militare  e  civile  dell'Amministrazione  della   difesa,
secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza,  che
rispettano i contenuti dei percorsi formativi  previsti  dal  decreto
legislativo n. 81 del 2008, e sono altresi' rivolti ai rischi  tipici
e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative  delle  Forze
armate. 
  5. Le attivita' formative definite a  livello  centrale,  anche  se
svolte a  livello  decentrato,  si  concludono  con  il  rilascio  di
apposito attestato di frequenza ed essere  trascritte  nei  documenti
matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di
cui al periodo precedente sono sostitutive  della  registrazione  nel
libretto formativo del cittadino di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 251: 
          -  Il  testo  degli  articoli  11,  36  e  37  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione  dell'articolo
          1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
          della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 aprile 2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1.  Nell'ambito  della
          Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite,
          in coerenza con gli indirizzi individuati dal  Comitato  di
          cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura
          e delle azioni di prevenzione con riguardo  in  particolare
          a: 
          a)   finanziamento,   da   parte   dell'INAIL   e    previo
          trasferimento  delle  necessarie  risorse  da   parte   del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di progetti di investimento in materia di salute e
          sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e  micro
          imprese; per l'accesso a  tali  finanziamenti  deve  essere
          garantita la semplicita' delle procedure; 
          b) finanziamento, da  parte  dell'INAIL  e  delle  Regioni,
          previo trasferimento delle necessarie risorse da parte  del
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle
          piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di  cui
          all'articolo 52, comma 1, lettera b); 
          c) finanziamento, da parte del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  previo  trasferimento
          delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro,
          della salute e delle  politiche  sociali,  delle  attivita'
          degli istituti scolastici,  universitari  e  di  formazione
          professionale finalizzata all'inserimento in ogni attivita'
          scolastica ed universitaria,  nelle  istituzioni  dell'alta
          formazione  artistica  e  coreutica  e  nei   percorsi   di
          istruzione e formazione professionale di specifici percorsi
          formativi   interdisciplinari    alle    diverse    materie
          scolastiche volti a favorire la conoscenza delle  tematiche
          della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie
          didattiche. 
          2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri
          a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma  7-bis,
          della  legge  3  agosto  2007,  n.  123,  come   introdotto
          dall'articolo 2, comma 533, della legge 24  dicembre  2007,
          n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'economia   e   delle   finanze,   dell'istruzione    e
          dell'universita' e della ricerca, acquisito il parere della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  si
          provvede al riparto annuale delle risorse tra le  attivita'
          di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dell'articolo
          52, comma 2, lettera d). 
          3. Le amministrazioni centrali  e  le  regioni  e  province
          autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie
          competenze, concorrono alla programmazione e  realizzazione
          di progetti formativi in materia di salute e sicurezza  sul
          lavoro, attraverso modalita' operative da definirsi in sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo.  Alla  realizzazione  e  allo
          sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente  possono
          altresi' concorrere le  parti  sociali,  anche  mediante  i
          fondi interprofessionali. 
          3-bis. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  nel  rispetto  delle  proprie  competenze  e  con
          l'utilizzo  appropriato  di   risorse   gia'   disponibili,
          finanziano progetti diretti a  favorire  la  diffusione  di
          soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in  materia
          di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base  di  specifici
          protocolli di intesa tra  le  parti  sociali,  o  gli  enti
          bilaterali, e l'INAIL. Ai fini della  riduzione  del  tasso
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali di cui all' articolo  3,
          del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.  38,  ferma
          restando la verifica dei criteri di  cui  al  comma  1  del
          predetto articolo 3, si tiene anche conto dell'adozione, da
          parte  delle  imprese,  delle  soluzioni   tecnologiche   o
          organizzative di  cui  al  precedente  periodo,  verificate
          dall'INAIL. 
          4. Ai fini della promozione e  divulgazione  della  cultura
          della salute e  sicurezza  sul  lavoro  e'  facolta'  degli
          istituti   scolastici,   universitari   e   di   formazione
          professionale inserire  in  ogni  attivita'  scolastica  ed
          universitaria  nelle   istituzioni   dell'alta   formazione
          artistica e  coreutica  e  nei  percorsi  di  istruzione  e
          formazione      professionale,      percorsi      formativi
          interdisciplinari   alle   diverse   materie    scolastiche
          ulteriori rispetto  a  quelli  disciplinati  dal  comma  1,
          lettera c) e volti alle medesime finalita'. Tale  attivita'
          e'  svolta  nell'ambito  e   nei   limiti   delle   risorse
          disponibili degli istituti. 
          5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche  nell'ambito
          della bilateralita' e di protocolli con le parti sociali  e
          le associazioni nazionali  di  tutela  degli  invalidi  del
          lavoro, finanzia progetti di investimento e  formazione  in
          materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  rivolti  in
          particolare alle piccole, medie e micro imprese e  progetti
          volti a sperimentare soluzioni innovative  e  strumenti  di
          natura organizzativa e gestionale ispirati ai  principi  di
          responsabilita' sociale delle imprese. Costituisce criterio
          di priorita' per l'accesso al finanziamento  l'adozione  da
          parte delle imprese delle buone prassi di cui  all'articolo
          2, comma 1, lettera v). L'INAIL svolge tali compiti con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente. 
          5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati  e
          tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto
          del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e
          successive   modificazioni,   l'INAIL    puo'    provvedere
          utilizzando servizi pubblici e  privati,  d'intesa  con  le
          regioni interessate. L'INAIL svolge  tali  compiti  con  le
          risorse finanziarie disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza incremento di oneri per le imprese. 
          6. Nell'ambito dei  rispettivi  compiti  istituzionali,  le
          amministrazioni     pubbliche     promuovono      attivita'
          specificamente destinate ai  lavoratori  immigrati  o  alle
          lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli  di  tutela
          dei medesimi negli ambienti di lavoro. 
          7. In  sede  di  prima  applicazione,  per  il  primo  anno
          dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse  di
          cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007,
          n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma  533,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le
          priorita',  ivi  compresa  una  campagna  straordinaria  di
          formazione,  stabilite,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto, con accordo  adottato,  previa
          consultazione delle parti sociali, in  sede  di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano.». 
          «Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1.  Il  datore  di
          lavoro provvede affinche'  ciascun  lavoratore  riceva  una
          adeguata informazione: 
          a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
          alla attivita' della impresa in generale; 
          b) sulle procedure che riguardano  il  primo  soccorso,  la
          lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
          c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
          misure di cui agli articoli 45 e 46; 
          d) sui nominativi del  responsabile  e  degli  addetti  del
          servizio  di  prevenzione  e  protezione   e   del   medico
          competente. 
          2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche'  ciascun
          lavoratore riceva una adeguata informazione: 
          a)  sui  rischi  specifici  cui  e'  esposto  in  relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia; 
          b) sui pericoli  connessi  all'uso  delle  sostanze  e  dei
          preparati pericolosi sulla base delle schede  dei  dati  di
          sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di
          buona tecnica; 
          c) sulle misure e le attivita' di protezione e  prevenzione
          adottate. 
          3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di  cui  al
          comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere  a),  b)  e  c),
          anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 
          4. Il contenuto della informazione deve  essere  facilmente
          comprensibile per i lavoratori e deve  consentire  loro  di
          acquisire  le  relative  conoscenze.  Ove  la  informazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione della  lingua  utilizzata  nel  percorso
          informativo.». 
          «Art.  37   (Formazione   dei   lavoratori   e   dei   loro
          rappresentanti). - 1. Il  datore  di  lavoro  assicura  che
          ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed
          adeguata in materia di salute e sicurezza,  anche  rispetto
          alle conoscenze linguistiche, con  particolare  riferimento
          a: 
          a) concetti di  rischio,  danno,  prevenzione,  protezione,
          organizzazione  della  prevenzione  aziendale,  diritti   e
          doveri dei vari soggetti aziendali,  organi  di  vigilanza,
          controllo, assistenza; 
          b) rischi riferiti alle mansioni e  ai  possibili  danni  e
          alle  conseguenti  misure  e  procedure  di  prevenzione  e
          protezione  caratteristici  del  settore  o   comparto   di
          appartenenza dell'azienda. 
          2. La durata, i  contenuti  minimi  e  le  modalita'  della
          formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
          entro il termine di dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legislativo. 
          3. Il datore di  lavoro  assicura,  altresi',  che  ciascun
          lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
          merito ai rischi specifici di cui ai  titoli  del  presente
          decreto successivi al I.  Ferme  restando  le  disposizioni
          gia' in vigore in materia, la formazione di cui al  periodo
          che precede e' definita mediante l'accordo di cui al  comma
          2. 
          4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico
          devono avvenire in occasione: 
          a) della costituzione del rapporto di lavoro o  dell'inizio
          dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di
          lavoro; 
          b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
          c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o  di
          nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
          5. L'addestramento viene effettuato da  persona  esperta  e
          sul luogo di lavoro. 
          6. La formazione dei lavoratori e dei  loro  rappresentanti
          deve   essere   periodicamente   ripetuta   in    relazione
          all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 
          7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del  datore  di
          lavoro,   un'adeguata   e   specifica   formazione   e   un
          aggiornamento periodico in relazione ai propri  compiti  in
          materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
          formazione di cui al presente comma comprendono: 
          a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
          b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
          c) valutazione dei rischi; 
          d) individuazione delle misure  tecniche,  organizzative  e
          procedurali di prevenzione e protezione. 
          7-bis.  La  formazione  di  cui  al  comma  7  puo'  essere
          effettuata anche presso gli  organismi  paritetici  di  cui
          all' articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso
          le associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
          lavoratori. 
          8. I soggetti di cui  all'articolo  21,  comma  1,  possono
          avvalersi dei percorsi  formativi  appositamente  definiti,
          tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
          9. I lavoratori incaricati  dell'attivita'  di  prevenzione
          incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei  luoghi  di
          lavoro  in  caso  di  pericolo  grave  ed   immediato,   di
          salvataggio, di primo soccorso  e,  comunque,  di  gestione
          dell'emergenza  devono  ricevere  un'adeguata  e  specifica
          formazione  e  un  aggiornamento   periodico;   in   attesa
          dell'emanazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  3
          dell'articolo 46,  continuano  a  trovare  applicazione  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in
          data 10 marzo  1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo  dell'articolo
          13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
          10. Il rappresentante dei lavoratori per  la  sicurezza  ha
          diritto ad una formazione particolare in materia di  salute
          e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti  negli
          ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,  tale  da
          assicurargli adeguate competenze sulle principali  tecniche
          di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
          11. Le modalita', la durata e i contenuti  specifici  della
          formazione  del  rappresentante  dei  lavoratori   per   la
          sicurezza  sono  stabiliti  in   sede   di   contrattazione
          collettiva nazionale, nel rispetto dei  seguenti  contenuti
          minimi: a) principi giuridici comunitari  e  nazionali;  b)
          legislazione generale e speciale in  materia  di  salute  e
          sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e  i
          relativi obblighi;  d)  definizione  e  individuazione  dei
          fattori  di  rischio;  e)  valutazione   dei   rischi;   f)
          individuazione  delle  misure  tecniche,  organizzative   e
          procedurali  di  prevenzione  e  protezione;   g)   aspetti
          normativi dell'attivita' di rappresentanza dei  lavoratori;
          h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima
          dei corsi e' di 32 ore  iniziali,  di  cui  12  sui  rischi
          specifici presenti in azienda e le  conseguenti  misure  di
          prevenzione  e  protezione  adottate,   con   verifica   di
          apprendimento.  La  contrattazione   collettiva   nazionale
          disciplina  le  modalita'  dell'obbligo  di   aggiornamento
          periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4  ore
          annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
          a 8 ore annue per  le  imprese  che  occupano  piu'  di  50
          lavoratori. 
          12.  La  formazione  dei  lavoratori  e  quella  dei   loro
          rappresentanti deve avvenire,  in  collaborazione  con  gli
          organismi  paritetici,  ove  presenti  nel  settore  e  nel
          territorio in cui  si  svolge  l'attivita'  del  datore  di
          lavoro, durante l'orario di lavoro e  non  puo'  comportare
          oneri economici a carico dei lavoratori. 
          13. Il contenuto della formazione  deve  essere  facilmente
          comprensibile per i lavoratori e deve  consentire  loro  di
          acquisire le conoscenze e competenze necessarie in  materia
          di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro.  Ove  la  formazione
          riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
          della comprensione  e  conoscenza  della  lingua  veicolare
          utilizzata nel percorso formativo. 
          14. Le competenze acquisite  a  seguito  dello  svolgimento
          delle attivita' di formazione di cui  al  presente  decreto
          sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
          all'articolo  2,  comma  1,   lettera   i),   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  se  concretamente  disponibile  in   quanto
          attivato  nel  rispetto  delle  vigenti  disposizioni.   Il
          contenuto del libretto formativo e' considerato dal  datore
          di lavoro ai fini della programmazione della  formazione  e
          di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della
          verifica degli obblighi di cui al presente decreto.». 
          - Per l'art. 32 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 249. 
          - Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 10
          settembre 2003, n. 276 (Attuazione  dell'articolo  1  della
          legge 3 agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della
          salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  del  30
          aprile 2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini e  agli  effetti  delle
          disposizioni di cui  al  presente  decreto  legislativo  si
          intende per: 
          a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
          di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai  sensi
          dell'articolo 20; 
          b) «intermediazione»: l'attivita' di mediazione tra domanda
          e offerta di lavoro,  anche  in  relazione  all'inserimento
          lavorativo  dei  disabili  e  dei  gruppi   di   lavoratori
          svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della  raccolta  dei
          curricula dei potenziali lavoratori; della  preselezione  e
          costituzione di relativa banca  dati;  della  promozione  e
          gestione dell'incontro tra domanda  e  offerta  di  lavoro;
          della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte
          le comunicazioni conseguenti  alle  assunzioni  avvenute  a
          seguito     della     attivita'     di     intermediazione;
          dell'orientamento  professionale;  della  progettazione  ed
          erogazione    di    attivita'     formative     finalizzate
          all'inserimento lavorativo; 
          c) «ricerca e  selezione  del  personale»:  l'attivita'  di
          consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una
          specifica   esigenza    dell'organizzazione    committente,
          attraverso  l'individuazione  di   candidature   idonee   a
          ricoprire  una  o  piu'  posizioni   lavorative   in   seno
          all'organizzazione medesima, su  specifico  incarico  della
          stessa,   e   comprensiva   di:   analisi   del    contesto
          organizzativo       dell'organizzazione        committente;
          individuazione e definizione delle esigenze  della  stessa;
          definizione del profilo di competenze e di capacita'  della
          candidatura  ideale;  pianificazione  e  realizzazione  del
          programma  di  ricerca  delle  candidature  attraverso  una
          pluralita' di canali  di  reclutamento;  valutazione  delle
          candidature individuate  attraverso  appropriati  strumenti
          selettivi;   formazione   della   rosa    di    candidature
          maggiormente  idonee;  progettazione   ed   erogazione   di
          attivita' formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
          assistenza  nella  fase  di  inserimento   dei   candidati;
          verifica e valutazione dell'inserimento  e  del  potenziale
          dei candidati; 
          d)   «supporto    alla    ricollocazione    professionale»:
          l'attivita' effettuata su specifico ed  esclusivo  incarico
          dell'organizzazione committente, anche in base  ad  accordi
          sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato  del
          lavoro   di   prestatori   di   lavoro,   singolarmente   o
          collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la
          formazione    finalizzata    all'inserimento    lavorativo,
          l'accompagnamento della  persona  e  l'affiancamento  della
          stessa nell'inserimento nella nuova attivita'; 
          e) «autorizzazione»: provvedimento  mediante  il  quale  lo
          Stato abilita operatori, pubblici  e  privati,  di  seguito
          denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento  delle
          attivita' di cui alle lettere da a) a d); 
          f) «accreditamento»: provvedimento  mediante  il  quale  le
          regioni riconoscono a un  operatore,  pubblico  o  privato,
          l'idoneita' a erogare i  servizi  al  lavoro  negli  ambiti
          regionali di  riferimento,  anche  mediante  l'utilizzo  di
          risorse pubbliche, nonche' la  partecipazione  attiva  alla
          rete dei servizi per il mercato del lavoro con  particolare
          riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
          g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di  incontro
          domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con  gli
          indirizzi comunitari, a favorire la  maggior  efficienza  e
          trasparenza del mercato del lavoro, all'interno  del  quale
          cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di  un
          lavoro, soggetti autorizzati  o  accreditati  e  datori  di
          lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera  e
          dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; 
          h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa  di
          una o piu' associazioni dei  datori  e  dei  prestatori  di
          lavoro comparativamente piu'  rappresentative,  quali  sedi
          privilegiate per la  regolazione  del  mercato  del  lavoro
          attraverso: la promozione di una occupazione regolare e  di
          qualita'; l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  e
          offerta di lavoro; la programmazione di attivita' formative
          e  la  determinazione  di  modalita'  di  attuazione  della
          formazione professionale in azienda; la promozione di buone
          pratiche contro la discriminazione e per la inclusione  dei
          soggetti piu' svantaggiati;  la  gestione  mutualistica  di
          fondi per la formazione e l'integrazione  del  reddito;  la
          certificazione dei contratti di lavoro e di  regolarita'  o
          congruita' contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti  la
          salute e la sicurezza sul lavoro; ogni  altra  attivita'  o
          funzione  assegnata  loro  dalla  legge  o  dai   contratti
          collettivi di riferimento; 
          i) «libretto formativo del cittadino»:  libretto  personale
          del   lavoratore   definito,    ai    sensi    dell'accordo
          Stato-regioni del 18 febbraio  2000,  di  concerto  tra  il
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca,  previa  intesa  con   la   Conferenza   unificata
          Stato-regioni e sentite le parti sociali,  in  cui  vengono
          registrate le competenze acquisite durante la formazione in
          apprendistato, la formazione in contratto  di  inserimento,
          la formazione specialistica e la formazione continua svolta
          durante l'arco  della  vita  lavorativa  ed  effettuata  da
          soggetti accreditati dalle regioni, nonche'  le  competenze
          acquisite in modo  non  formale  e  informale  secondo  gli
          indirizzi della Unione europea in materia di  apprendimento
          permanente, purche' riconosciute e certificate; 
          j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che  e'  in
          cerca di un lavoro; 
          k)    «lavoratore    svantaggiato»:    qualsiasi    persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai  sensi
          dell'articolo  2,  lettera  f),  del  regolamento  (CE)  n.
          2204/2002 del 12 dicembre 2002 della  Commissione  relativo
          alla applicazione degli articoli 87 e 88  del  trattato  CE
          agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche'  ai
          sensi dell'articolo 4, comma  1,  della  legge  8  novembre
          1991, n. 381; 
          l) «divisioni operative»: soggetti  polifunzionali  gestiti
          con strumenti di contabilita' analitica, tali da consentire
          di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
          relazione a ogni attivita'; 
          m)  «associazioni  di  datori  e  prestatori  di   lavoro»:
          organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente  piu'
          rappresentative.».