Art. 252 
 
Strutture  per  il  coordinamento  delle  attivita'   finalizzate   a
prevenire gli infortuni e per la tutela della salute  dei  lavoratori
            nell'ambito dell'Amministrazione della difesa 
 
1. Gli organi di vertice centrali delle  Forze  armate,  dello  Stato
maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla
base  delle  specifiche  esigenze,  istituiscono  apposite  strutture
ordinative cui compete  il  coordinamento  centrale  delle  attivita'
finalizzate alla prevenzione degli  infortuni  e  alla  tutela  della
salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 
2. All'interno delle strutture ordinative di  cui  al  comma  1  sono
costituite     distinte     unita'     organizzative     concernenti,
rispettivamente, le attivita' di prevenzione, di cui al  comma  3,  e
quelle di vigilanza, di cui all'articolo 259 e seguenti. 
3. Le unita' organizzative di prevenzione: 
a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo  conto  della
necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze
armate; 
b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale; 
c) definiscono  eventuali  procedure  standardizzate  elaborando,  se
occorre, la modulistica di base; 
d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di  organismi
specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 
4. L'ufficio istituito nell'ambito del  Segretariato  generale  della
difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina  le
strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.