Art. 252 Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa 1. Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa e del Segretariato generale della difesa, sulla base delle specifiche esigenze, istituiscono apposite strutture ordinative cui compete il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 2. All'interno delle strutture ordinative di cui al comma 1 sono costituite distinte unita' organizzative concernenti, rispettivamente, le attivita' di prevenzione, di cui al comma 3, e quelle di vigilanza, di cui all'articolo 259 e seguenti. 3. Le unita' organizzative di prevenzione: a) forniscono indirizzi generali sulla materia, tenendo conto della necessita' di salvaguardare l'operativita' e l'efficienza delle Forze armate; b) promuovono la qualificazione e l'aggiornamento del personale; c) definiscono eventuali procedure standardizzate elaborando, se occorre, la modulistica di base; d) forniscono consulenza direttamente o con il supporto di organismi specializzati, anche esterni all'Amministrazione della difesa. 4. L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, lettera s), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.