Art. 253 
 
Attivita' e luoghi disciplinati dalle  particolari  norme  di  tutela
                          tecnico-militari 
 
1. Le attivita' lavorative  svolte  nell'ambito  dell'Amministrazione
della difesa dal personale  militare  e  civile,  dagli  apprendisti,
dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori  estranei
all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate,  e  che
non rientrano in quelle di cui al comma  2,  sono  assoggettate  alle
vigenti  norme  di  legge  in  materia  di  prevenzione,  protezione,
sicurezza,   igiene   del   lavoro   e    rispetto    dell'integrita'
dell'ambiente. 
2. Le attivita' dell'Amministrazione della difesa, comunque  connesse
alle particolari esigenze individuate  ai  sensi  dell'articolo  245,
nonche' le infrastrutture  e  le  aree,  gli  equipaggiamenti,  armi,
munizioni, materiali e i mezzi  di  cui  al  medesimo  articolo  259,
destinati alle predette attivita', comprese quelle eseguite per conto
e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa  da  organismi
terzi, sono disciplinate, anche per quel che  riguarda  le  peculiari
caratteristiche  tecnico-costruttive,  dalle  particolari  norme   di
tutela tecnico-militare per la sicurezza e la  salute  del  personale
impiegato. 
3. Per particolari norme di tutela tecnico-militare per la  sicurezza
e la salute del personale si intendono, fra l'altro: 
a) le procedure tecnico-operative adottate nell'ambito di accordi  di
standardizzazione o di cooperazione fra le Forze militari  dei  Paesi
aderenti alla NATO o ad altre  organizzazioni  internazionali  ovvero
quelle  emanate  dalla  competente   autorita'   militare   nazionale
sull'impiego   dello   strumento   militare   nazionale,   quali   le
pubblicazioni, le direttive strategiche e le direttive operative; 
b) il mandato formulato da una organizzazione  internazionale,  quali
ONU, UE, OSCE, NATO e  le  procedure  tecnico-operative  emanate  dai
comandanti di Forze nazionali o multinazionali per  l'esecuzione  dei
compiti previsti dal mandato; 
c) le procedure d'azione  individuate  dai  comandanti,  a  qualsiasi
livello, per l'esecuzione degli specifici compiti o missioni  a  loro
demandati per le funzioni istituzionali  di  loro  competenza  o  per
ordini ricevuti dalla scala gerarchica e, per quanto riguarda  l'Arma
dei carabinieri, anche per l'esecuzione dei  compiti  concernenti  la
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ovvero  il  contrasto
alla criminalita'; 
d)   gli   speciali   capitolati   d'opera    e    le    disposizioni
tecnico-operative, individuati anche sulla base di speciali requisiti
operativi, concernenti le  caratteristiche  tecnico-funzionali  e  le
modalita' di custodia, mantenimento e  impiego  di  infrastrutture  e
apprestamenti militari, fissi e mobili, sistemi  di  difesa  passiva,
equipaggiamenti  speciali,  armi,  sistemi   d'arma,   materiali   di
armamento, munizioni, installazioni  di  sicurezza,  attrezzature  di
protezione, individuali e di reparto, mezzi operativi, navali,  aerei
e terrestri delle Forze armate  e  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto. 
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre: 
a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione,  sicurezza,
igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della  salute  del
personale nel corso di operazioni e attivita'  condotte  dalle  Forze
armate al di fuori del territorio  nazionale,  si  applicano  tenendo
conto delle particolari esigenze di  servizio  e  delle  peculiarita'
organizzative vincolate anche dalla natura  e  dalla  condotta  delle
stesse operazioni e attivita' nonche'  dalla  contingente  situazione
ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa  della  missione
in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni  e
alle attivita' condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei
compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice. 
b) nelle strutture penitenziarie militari ovvero in quelle  dell'Arma
dei carabinieri, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma  o
altro  evento  calamitoso,  l'evacuazione  dei  preindicati  ambienti
detentivi avviene in direzione delle aree esterne, entro la cinta  di
protezione perimetrale. Il personale preposto alle predette strutture
adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumita',
agevolando  le  persone  detenute,  arrestate,  fermate  o   comunque
trattenute nell'abbandonare i luoghi in cui  sono  ristrette  e  ogni
altro luogo di riunione chiuso o  esposto  a  immediato  pericolo.  I
luoghi all'aperto,  nei  quali  devono  essere  guidate  le  suddette
persone, e i percorsi da seguire nello spostamento  sono  individuati
mediante appositi piani di evacuazione predisposti dai comandanti  di
caserma; 
c) negli immobili e nelle  aree  di  pertinenza  dell'Amministrazione
della difesa, nonche'  nelle  strutture  e  aree  in  uso,  ancorche'
temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti
concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla
criminalita' e in quelle in uso al Corpo delle capitanerie  di  porto
per  l'esercizio  dei  compiti  d'istituto,  deve  essere  verificata
periodicamente l'efficienza dei sistemi di controllo, anche  ai  fini
della selezione degli accessi, dei sistemi di difesa  passiva,  delle
fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a  favorire
la difesa e la vigilanza preventiva.  In  ogni  caso,  devono  essere
comunque  assicurati  idonei  percorsi  per  l'esodo,   adeguatamente
segnalati, nei casi di pericolo derivante da incendio, sisma o  altro
evento calamitoso; 
d) nei cantieri temporanei o mobili, come definiti  all'articolo  89,
comma 1, lettera a) del  decreto  legislativo  n.  81  del  2008,  si
applicano le speciali norme di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica  19  aprile  2005,  n.  170,  e  successive  modifiche   o
integrazioni, nonche' le altre  specifiche  disposizioni  vigente  in
materia nell'ambito dell'amministrazione della difesa. 
5. Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di  stato  maggiore
di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei  carabinieri  e
del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' il Segretario  generale
della difesa, ove necessario e sulla scorta dei  criteri  recati  dai
commi 1 - 4, individuano, con propria  determinazione,  le  ulteriori
particolari norme  di  tutela  tecnico-militare  vigenti  o  comunque
applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni. 
6. Fatto salvo il  dovere  di  intervento,  anche  in  situazioni  di
personale esposizione al  pericolo,  degli  appartenenti  alle  Forze
armate e al Corpo delle  capitanerie  di  porto,  disciplinato  dalle
norme riguardanti  le  specifiche  funzioni  ricoperte,  il  predetto
personale  deve  adottare  le  procedure  d'azione  e  le  misure  di
sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico
impiego. 
7. L'obbligo gravante in capo al datore di  lavoro,  ai  dirigenti  e
preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle
misure di sicurezza da  parte  dei  lavoratori  militari  si  intende
assolto, e a tal fine  esonerativo  da  responsabilita',  con  l'aver
impartito ordini certi e adeguati  all'osservanza  di  dette  misure,
essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del
rispetto  dell'ordine,  la  cui   inosservanza   e'   particolarmente
sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare. 
8. Salvo quanto previsto al comma 7, gli  importi  dei  pagamenti  in
sede amministrativa previsti  dal  decreto  legislativo  19  dicembre
1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative  previste  dal  decreto
legislativo n. 81  del  2008,  eventualmente  irrogate  al  personale
militare e civile dell'Amministrazione della  difesa  per  violazione
commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria
sul pertinente capitolo dello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione
nei confronti degli interessati che siano  riconosciuti  responsabili
per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta  disposta  ai
sensi del titolo III del libro III. 
 
          Note all'art. 253: 
          - Il testo dell'art. 89 del decreto  legislativo  9  aprile
          2008, n. 81  (Attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
          agosto 2007, n. 123, in materia di tutela  della  salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art.  89  (Definizioni).   -   1.   Agli   effetti   delle
          disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 
          a) cantiere temporaneo o  mobile,  di  seguito  denominato:
          «cantiere»: qualunque luogo in  cui  si  effettuano  lavori
          edili o di ingegneria civile il  cui  elenco  e'  riportato
          nell'allegato X. 
          b) committente: il soggetto per conto  del  quale  l'intera
          opera  viene  realizzata,  indipendentemente  da  eventuali
          frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di  appalto
          di opera pubblica, il committente e' il  soggetto  titolare
          del potere decisionale e di spesa  relativo  alla  gestione
          dell'appalto; 
          c)  responsabile  dei  lavori:  soggetto  che  puo'  essere
          incaricato dal committente per svolgere i compiti  ad  esso
          attribuiti dal presente decreto; nel campo di  applicazione
          del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.   163,   e
          successive modificazioni, il responsabile dei lavori e'  il
          responsabile del procedimento; 
          d) lavoratore autonomo: persona  fisica  la  cui  attivita'
          professionale contribuisce  alla  realizzazione  dell'opera
          senza vincolo di subordinazione; 
          e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
          la  progettazione   dell'opera,   di   seguito   denominato
          coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
          committente o dal responsabile dei lavori,  dell'esecuzione
          dei compiti di cui all'articolo 91; 
          f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante
          la  realizzazione   dell'opera,   di   seguito   denominato
          coordinatore  per   l'esecuzione   dei   lavori:   soggetto
          incaricato, dal committente o dal responsabile dei  lavori,
          dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non
          puo' essere il datore di lavoro delle  imprese  affidatarie
          ed esecutrici o un suo dipendente  o  il  responsabile  del
          servizio  di  prevenzione  e  protezione  (RSPP)   da   lui
          designato. Le incompatibilita' di cui al precedente periodo
          non operano  in  caso  di  coincidenza  fra  committente  e
          impresa esecutrice; 
          g)   uomini-giorno:   entita'   presunta    del    cantiere
          rappresentata  dalla  somma   delle   giornate   lavorative
          prestate dai lavoratori, anche autonomi,  previste  per  la
          realizzazione dell'opera; 
          h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore
          di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
          singolo cantiere interessato, ai  sensi  dell'articolo  17,
          comma  1,  lettera  a),  i  cui  contenuti  sono  riportati
          nell'allegato XV; 
          i) impresa affidataria: impresa titolare del  contratto  di
          appalto con il committente che, nell'esecuzione  dell'opera
          appaltata, puo' avvalersi di imprese subappaltatrici  o  di
          lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto
          di appalto sia un  consorzio  tra  imprese  che  svolga  la
          funzione di  promuovere  la  partecipazione  delle  imprese
          aderenti agli appalti pubblici o privati,  anche  privo  di
          personale deputato alla esecuzione  dei  lavori,  l'impresa
          affidataria  e'  l'impresa  consorziata  assegnataria   dei
          lavori oggetto del contratto  di  appalto  individuata  dal
          consorzio nell'atto di assegnazione dei  lavori  comunicato
          al  committente  o,  in  caso  di  pluralita'  di   imprese
          consorziate  assegnatarie  di   lavori,   quella   indicata
          nell'atto di  assegnazione  dei  lavori  come  affidataria,
          sempre   che    abbia    espressamente    accettato    tale
          individuazione; 
          i-bis) impresa esecutrice: impresa che  esegue  un'opera  o
          parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; 
          l) idoneita' tecnico-professionale: possesso  di  capacita'
          organizzative, nonche' disponibilita' di forza  lavoro,  di
          macchine e di attrezzature, in  riferimento  ai  lavori  da
          realizzare.». 
          - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  aprile
          2005,  170  (Regolamento   concernente   disciplina   delle
          attivita' del Genio  militare,  a  norma  dell'articolo  3,
          comma 7-bis,  della  L.  11  febbraio  1994,  n.  109),  e'
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 2005, n. 201.