Art. 254 
 
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi  strutturali
                           e manutenzioni 
 
1. L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze
di funzionalita' e della  disponibilita'  di  strutture  idonee  allo
scopo, provvede, in via prioritaria, con propri  tecnici  militari  e
civili,  in  possesso  dei  requisiti   culturali   e   professionali
necessari, a effettuare  i  controlli,  le  verifiche  e  i  collaudi
tecnici,  nonche'  a  rilasciare  le  certificazioni  riguardanti  la
sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per
le finalita' previste dalle normative vigenti. 
2. Le  competenti  direzioni  generali  del  Ministero  della  difesa
istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in
possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per
lo specifico settore d'impiego. 
3. In caso di indisponibilita' del  personale  di  cui  al  comma  1,
ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro
possono avvalersi di personale  tecnico  esterno  all'Amministrazione
della   difesa,   secondo   le   procedure    e    gli    ordinamenti
dell'Amministrazione stessa. 
4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n.  81
del 2008, gli  obblighi  previsti  dal  citato  decreto  legislativo,
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari  per
assicurare la sicurezza dei  locali  e  degli  edifici  in  uso  agli
organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da
parte dei dirigenti o funzionari preposti  agli  uffici  interessati,
con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione  competente
o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme  o  convenzioni,
alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per  i  soggetti  cui
grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei  limiti  dei
poteri, attribuzioni e mezzi di cui  dispongono  e  in  relazione  ai
compiti affidati, l'adozione di misure organizzative  e  procedurali,
anche  temporanee,  che  garantiscano,  per  quanto   possibile,   il
conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza. 
 
 
          Note all'art. 254: 
          - Per l'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81, si vedano le note all'art. 248.