Art. 255 
 
                       Valutazione dei rischi 
 
1. Fermo  restando  gli  obblighi  del  datore  di  lavoro  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.  81
del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e  nei
luoghi   di   lavoro   dell'Amministrazione    della    difesa,    la
responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete  anche
ai  dirigenti  militari  e  civili   degli   organismi   delle   aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e  tecnico-industriale  che
provvedono   all'individuazione   delle   disposizioni   tecniche   e
capitolati  tecnici  d'opera  dei  materiali,   delle   armi,   delle
installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma  3,  lettera
d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari
finali. 
2.  I  dirigenti  militari  e  civili  degli  organismi  delle   aree
tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e  tecnico-industriale  che
provvedono   all'individuazione   delle   disposizioni   tecniche   e
capitolati  tecnici  d'opera  dei  materiali,   delle   armi,   delle
installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma  3,  lettera
d), ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai datori di
lavoro destinatari dei beni, mezzi e materiali  di  cui  al  medesimo
comma 1, affinche' ne tengano conto nella valutazione  dei  rischi  e
nella  elaborazione  del  documento  previsto  dall'articolo  28  del
decreto legislativo n. 81 del 2008, le informazioni concernenti: 
a) la natura, la  tipologia  e  le  caratteristiche  costruttive  dei
materiali e loro componenti; 
b) i possibili rischi per la salute e  sicurezza  del  personale,  in
conseguenza dell'utilizzo dei predetti beni, mezzi e materiali; 
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da adottare
nell'utilizzo  dei  citati  beni,  mezzi  e  materiali,  al  fine  di
eliminare, ridurre o contenere possibili rischi per la salute,  avuto
riguardo alla natura e alla priorita' degli  obiettivi  istituzionali
da raggiungere. 
3. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le
vigenti  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  del   lavoro,
rapporti gerarchici, relazioni con i superiori  e  doveri  propri  di
quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del  codice,  titolo
VIII  e  al  libro  IV  del  regolamento,  titolo  VIII,  sono   gia'
preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro
possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari,  la
valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui
all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008,  al
fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e  sorveglianza
sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e'  segnalata  la
necessita' dai competenti  servizi  sanitari  delle  Forze  armate  a
seguito delle  attivita'  espletate  in  applicazione  delle  vigenti
disposizioni in materia di idoneita' fisica, psichica e  attitudinale
al servizio per il personale militare e civile della difesa. 
4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione  dei
rischi e nella elaborazione del documento previsto  dall'articolo  28
del decreto legislativo  n.  81  del  2008,  l'Amministrazione  della
difesa  deve  tener  conto,  altresi',  delle  particolari   esigenze
individuate ai sensi  dell'articolo  245  e  delle  norme  di  tutela
tecnico-militare  per  la  sicurezza  e  la  salute   del   personale
impiegato, individuate ai sensi dell' articolo 253. 
 
 
          Note all'art. 255: 
          - Il testo degli articoli 17 e 28 del decreto legislativo 9
          aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della  legge
          3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro),  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile
          2008, n. 101, e' il seguente: 
          «Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili).  -
          1. Il datore  di  lavoro  non  puo'  delegare  le  seguenti
          attivita': 
          a) la valutazione di tutti  i  rischi  con  la  conseguente
          elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; 
          b)  la  designazione  del  responsabile  del  servizio   di
          prevenzione e protezione dai rischi.». 
          «Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi).  -  1.  La
          valutazione di cui all'articolo 17, comma  1,  lettera  a),
          anche nella scelta delle attrezzature  di  lavoro  e  delle
          sostanze o dei preparati chimici impiegati,  nonche'  nella
          sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti  i
          rischi per la sicurezza e la  salute  dei  lavoratori,  ivi
          compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti  a
          rischi particolari, tra cui  anche  quelli  collegati  allo
          stress lavoro-correlato, secondo i  contenuti  dell'accordo
          europeo  dell'8  ottobre  2004,  e  quelli  riguardanti  le
          lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
          dal decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  nonche'
          quelli connessi alle differenze di genere,  all'eta',  alla
          provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
          tipologia  contrattuale  attraverso  cui  viene   resa   la
          prestazione di lavoro. 
          1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di  cui
          al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni  di
          cui all' articolo 6,  comma  8,  lettera  m-quater),  e  il
          relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle  predette
          indicazioni  e  comunque,  anche   in   difetto   di   tale
          elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010. 
          2. Il documento di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera
          a), redatto a conclusione della  valutazione,  puo'  essere
          tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'  articolo
          53, su supporto informatico  e  deve  essere  munito  anche
          tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di
          cui all' articolo 53,  di  data  certa  o  attestata  dalla
          sottoscrizione del documento medesimo da parte  del  datore
          di lavoro nonche', ai soli fini  della  prova  della  data,
          dalla  sottoscrizione  del  responsabile  del  servizio  di
          prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori
          per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
          sicurezza  territoriale  e  del  medico   competente,   ove
          nominato, e contenere: 
          a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
          sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella
          quale  siano  specificati  i  criteri   adottati   per   la
          valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione  del
          documento e' rimessa al datore di lavoro, che  vi  provvede
          con criteri di semplicita', brevita' e comprensibilita', in
          modo da  garantirne  la  completezza  e  l'idoneita'  quale
          strumento  operativo  di  pianificazione  degli  interventi
          aziendali e di prevenzione; 
          b)  l'indicazione  delle  misure  di   prevenzione   e   di
          protezione  attuate  e  dei   dispositivi   di   protezione
          individuali adottati a seguito  della  valutazione  di  cui
          all'articolo 17, comma 1, lettera a); 
          c)  il  programma  delle  misure  ritenute  opportune   per
          garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli   di
          sicurezza; 
          d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione  delle
          misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione
          aziendale che vi debbono provvedere, a  cui  devono  essere
          assegnati  unicamente  soggetti  in  possesso  di  adeguate
          competenze e poteri; 
          e)  l'indicazione  del  nominativo  del  responsabile   del
          servizio di prevenzione e  protezione,  del  rappresentante
          dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale  e
          del medico competente che ha partecipato  alla  valutazione
          del rischio; 
          f)  l'individuazione  delle  mansioni   che   eventualmente
          espongono i lavoratori a rischi  specifici  che  richiedono
          una   riconosciuta   capacita'   professionale,   specifica
          esperienza, adeguata formazione e addestramento. 
          3.Il contenuto  del  documento  di  cui  al  comma  2  deve
          altresi'   rispettare   le   indicazioni   previste   dalle
          specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
          successivi titoli del presente decreto. 
          3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il  datore
          di  lavoro  e'  tenuto  ad  effettuare  immediatamente   la
          valutazione dei rischi  elaborando  il  relativo  documento
          entro novanta giorni dalla data  di  inizio  della  propria
          attivita'.».